Art. 9. 
  I quantitativi derivanti dai tiraggi sulla  riserva  comunitaria  e
gli altri quantitativi resisi disponibili saranno  ripartiti  secondo
gli stessi criteri di ripartizione delle quote di cui all'art. 6  tra
tutti coloro che avranno presentato apposita domanda entro la data di
comunicazione dell'assegnazione da parte della commissione CEE. 
  In particolare relativamente alle quote di cui al  punto  b)  dello
stesso art. 6, quote inferiori a capi 5 non saranno assegnate. Se  le
domande  eccedessero  il  numero  delle  quote   disponibili,   sara'
effettuato un sorteggio tra tutti  i  richiedenti  al  quale  saranno
ammessi automaticamente i richiedenti non assegnatari nei  precedenti
sorteggi. I relativi certificati potranno essere richiesti secondo la
stessa procedura di cui al precedente art. 7.