Art. 9. I quantitativi derivanti dai tiraggi sulla riserva comunitaria e gli altri quantitativi resisi disponibili saranno ripartiti secondo gli stessi criteri di ripartizione delle quote di cui all'art. 6 tra tutti coloro che avranno presentato apposita domanda entro la data di comunicazione dell'assegnazione da parte della commissione CEE. In particolare relativamente alle quote di cui al punto b) dello stesso art. 6, quote inferiori a capi 5 non saranno assegnate. Se le domande eccedessero il numero delle quote disponibili, sara' effettuato un sorteggio tra tutti i richiedenti al quale saranno ammessi automaticamente i richiedenti non assegnatari nei precedenti sorteggi. I relativi certificati potranno essere richiesti secondo la stessa procedura di cui al precedente art. 7.