Art. 5. 
  1. E' autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di  3
miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per
la istituzione, presso il Ministero dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato, di un fondo  per  la  concessione  alle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al
50 per cento delle spese sostenute per la istituzione di nuove  borse
merci e per il potenziamento di quelle esistenti. 
  2. E' altresi' autorizzata la spesa di 4 miliardi di  lire  per  il
1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di  lire  per
il 1990, per la istituzione presso il Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato di un  fondo  per  la  concessione  alle
camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e   agricoltura   di
contributi fino  al  50  per  cento  delle  spese  sostenute  per  la
realizzazione,  l'ampliamento  e  l'ammodernamento   dei   laboratori
chimico-merceologici. 
  3. Il contributo viene erogato sentito un comitato  presieduto  dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  o  da  un
suo delegato, composto  dal  presidente  dell'Unione  italiana  delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,  o  da  un
suo delegato, dal direttore generale  del  commercio  interno  e  dei
consumi   industriali,   da   un   rappresentante    dei    Ministeri
dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, per il coordinamento
delle iniziative per la ricerca scientifica  e  tecnologica  e  della
sanita', e la cui  segreteria  e'  affidata  ad  un  funzionario  con
qualifica non inferiore a primo dirigente. 
  4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, da emanare entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i  criteri,  i
tempi  e  le  modalita'  per  la  concessione  e   l'erogazione   dei
contributi.