Art. 5. 1. E' autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la istituzione, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la istituzione di nuove borse merci e per il potenziamento di quelle esistenti. 2. E' altresi' autorizzata la spesa di 4 miliardi di lire per il 1988, di 3 miliardi di lire per il 1989 e di 3 miliardi di lire per il 1990, per la istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di un fondo per la concessione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di contributi fino al 50 per cento delle spese sostenute per la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori chimico-merceologici. 3. Il contributo viene erogato sentito un comitato presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato, composto dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o da un suo delegato, dal direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali, da un rappresentante dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e della sanita', e la cui segreteria e' affidata ad un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente. 4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i tempi e le modalita' per la concessione e l'erogazione dei contributi.