Art. 6. 1. Per effetto dell'acquisizione al bilancio dello Stato dell'imposta locale sui redditi, disposta dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, istituite nel periodo 1974-1980, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, somme sostitutive di importo pari a quelle spettanti allo stesso titolo per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo. 2. In caso di estinzione delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme loro spettanti ai sensi del comma 1 sono attribuite alle rispettive regioni.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e' il seguente: "1. Con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1986: l'aliquota dell'imposta locale sui redditi e' stabilita nella misura unica del 16,2 per cento e il relativo gettito, al netto di un ammontare pari al 12,6 per cento dei versamenti effettuati nell'ambito della regione siciliana attribuito direttamente alla regione stessa dalle sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, rimane acquisito al bilancio dello Stato; il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi previsto dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e dal D.L. 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38, deve essere effettuato nella misura del 92 per cento". - La legge n. 217/1983 ha per titolo: "Legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica".