Art. 7.
  1.  Le  disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 22 dicembre
1980, n. 882, per le regioni, le provincie, i comuni e loro  consorzi
ed  i  consorzi  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218, si applicano fino al 31 dicembre 1987.
 
          Note all'art. 7:
             -  Il  D.P.R.  n.  218/1978 approva il testo unico delle
          leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.
             -   Il  testo  dell'art.  10  della  legge  n.  882/1980
          (Sanatoria di irregolarita' formali e di minori  infrazioni
          in materia tributaria) e' il seguente:
             "Art.  10.  -  Alle  regioni,  province,  comuni  e loro
          consorzi ed ai consorzi di cui al  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  6  marzo  1978,  n. 218, si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 10  della  legge  29  febbraio
          1980, n. 31".