Art. 3.
  1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari
a lire 60 milioni annui per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo  6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988,
all'uopo  parzialmente  utilizzando   lo   specifico   accantonamento
"Abrogazione   della  ritenuta  dei  tre  decimi  della  mercede  dei
detenuti. Interventi  per  i  detenuti  tossicodipendenti.  Revisione
della  normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure
antimafia.  Ratifica  delle  convenzioni  per  la  esecuzione   delle
sentenze  penali  straniere  e  per  il  trasferimento  delle persone
condannate. Riforma del sistema della giustizia minorile".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.