(Trattato - art. II)
                             Articolo II 
                        CAMPO DI APPLICAZIONE 
  L'applicazione del  presente  Trattato  per  il  trasferimento  dei
condannati e' soggetta alle seguenti condizioni: 
  1. Che i fatti, per i quali  la  persona  da  trasferire  e'  stata
giudicata  colpevole  e  condannata,   siano   tali   che   sarebbero
considerati un reato anche nello Stato  ricevente  se  fossero  stati
commessi in questo Stato. Questa condizione  non  sara'  interpretata
nel senso di richiedere che i reati descritti nelle leggi  delle  due
Parti siano identici per  quegli  elementi  che  non  incidano  sulla
natura dei reati stessi. 
  2. Che il  condannato  da  trasferire  sia  cittadino  dello  Stato
ricevente. 
  3. Che il reo da trasferire non abbia commesso un reato: 
    a) contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; ovvero 
    b) contro il Capo dello Stato  trasferente  o  contro  un  membro
della sua famiglia; ovvero 
    c) previsto dalla legislazione in  materia  di  protezione  delle
opere d'arte nazionali. 
  4. Che il condannato al momento della  richiesta  di  trasferimento
debba ancora espiare almeno un anno della pena inflittagli. 
  5. Che la sentenza con la quale e' stata inflitta la  pena  che  il
condannato sta espiando sia definitiva e che nello Stato  trasferente
non siano in corso ulteriori o altri procedimenti relativi  a  quello
stesso reato o ad un diverso reato. 
  6. Che, nell'ipotesi di detenzione  o  altra  forma  di  privazione
della liberta', il condannato, al momento  del  trasferimento,  abbia
espiato  nello  Stato  trasferente  il   periodo   minimo   di   pena
eventualmente prescritto dalla legislazione dello Stato  trasferente.
7. Che il trasferimento possa essere rifiutato: 
    a) se lo Stato trasferente ritenga che esso metta in pericolo  la
sua sovranita', la sua sicurezza, il suo ordine pubblico; ovvero 
    b) se il condannato sia anche cittadino dello Stato trasferente.