(Trattato - art. III)
                            Articolo III 
                   PROCEDURA PER IL TRASFERIMENTO 
  1. Ciascuna delle due Parti puo' informare i condannati,  ai  quali
puo' applicarsi il presente  Trattato,  del  contenuto  del  Trattato
stesso. 
  2. La procedura per i trasferimento ai sensi del presente  Trattato
deve essere iniziata  per  via  diplomatica  mediante  una  richiesta
scritta dello Stato ricevente allo Stato  trasferente.  Se  lo  Stato
trasferente accoglie la richiesta, ne informa lo Stato ricevente  per
via diplomatica e da' inizio agli adempimenti  per  il  trasferimento
del condannato. 
  3. Nel decidere in ordine al trasferimento del condannato,  le  due
Parti devono  prendere  in  considerazione  la  probabilita'  che  il
trasferimento contribuisca alla riabilitazione sociale del condannato
o sia comunque nel suo interesse e possono altresi' tenere  in  conto
la natura e la gravita' del reato, gli effetti di  esso  nello  Stato
trasferente o nello Stato ricevente, ed ogni circostanza attenuante o
aggravante. 
  4. Un condannato puo' essere trasferito se: 
    a) sia stato condannato alla reclusione a vita; o 
    b) stia espiando una pena che abbia un termine finale stabilito o
le autorita' competenti a fissare tale termine vi abbiano provveduto; 
ovvero 
    c) egli sia soggetto a detenzione, custodia  o  sorveglianza,  ai
sensi delle leggi dello Stato trasferente relative ai minori. 
  5. Lo Stato trasferente fornira' allo Stato ricevente una relazione
nella quale siano indicati il  reato  di  cui  la  persona  e'  stata
giudicata colpevole, il termine finale della pena, il periodo di pena
gia' espiato dal condannato ed ogni diritto che spetta al  condannato
per lavoro svolto, per buona condotta o per carcerazione  preventiva.
6. Lo Stato trasferente  fornira'  allo  Stato  ricevente  una  copia
certificata conforme di tutte le sentenze e le decisioni  riguardanti
il condannato pronunciate dalla data  del  suo  arresto  nello  Stato
trasferente. Lo Stato ricevente, qualora ritenga  insufficienti  tali
informazioni, puo' richiederne di ulteriori. 
  7. La consegna del condannato da parte delle autorita' dello  Stato
trasferente a quelle dello Stato ricevente sara'  effettuata  in  una
localita' dello Stato trasferente concordata tra le Parti. 
  8.  Lo  Stato  trasferente  deve  dare  allo  Stato  ricevente   la
opportunita', ove quest'ultimo lo desideri, di verificare,  ad  opera
del funzionario competente secondo la legge  dello  Stato  ricevente,
che  il  consenso   del   condannato   al   trasferimento   e'   dato
volontariamente e nella piena consapevolezza delle conseguenze  dello
stesso.