(Trattato - art. IV)
                             Articolo IV 
                      RISERVA DI GIURISDIZIONE 
  Per quanto attiene alle condanne da eseguire  in  applicazione  del
presente  Trattato,  lo  Stato  trasferente  mantiene   giurisdizione
esclusiva sulle  sentenze  delle  sue  autorita'  giudiziarie,  sulle
condanne da queste inflitte nonche' sui procedimenti di revisione, di
modifica  o  di  cancellazione  delle  sentenze  e   delle   condanne
pronunciate dalle sue autorita' giudiziarie. Lo Stato ricevente dara'
esecuzione ad ogni provvedimento  di  revisione,  di  modifica  o  di
cancellazione di una sentenza o di una condanna  che  gli  sia  stato
comunicato.