(Trattato - art. V)
                             Articolo V 
               PROCEDURA DI ESECUZIONE DELLE CONDANNE 
  1. Salvo che non sia diversamente stabilito dal presente  Trattato,
il  completamento  della  esecuzione  della  pena  di  un  condannato
trasferito viene effettuato secondo le leggi  e  le  procedure  dello
Stato ricevente. Lo Stato ricevente puo' anche applicare  le  proprie
leggi e procedure che  regolano  le  modalita'  di  esecuzione  della
detenzione o delle altre forme di restrizione della  liberta',  della
sospensione condizionale e di "parole", nonche' quelle  che  regolano
la riduzione dei  termini  di  detenzione  o  delle  altre  forme  di
restrizione della liberta', a seguito di provvedimento  di  "parole",
di liberazione condizionale o di altro tipo di provvedimento.  Spetta
anche allo Stato trasferente il potere di graziare il condannato o di
commutargli la pena e lo Stato ricevente, avuta  comunicazione  della
grazia o della commutazione, vi dara' esecuzione. 
  2. Lo Stato ricevente puo' applicare le proprie leggi in materia di
minori ad ogni condannato che sia considerato  minorenne  secondo  le
sua legge, indipendentemente dal fatto che egli sia considerato  tale
secondo la legge dello Stato trasferente. 
  3. Nessuna pena privativa della liberta' puo' essere eseguita dallo
Stato ricevente in modo tale da prolungarne la durata stabilita dalla
sentenza delle autorita' giudiziarie dello Stato trasferente. 
  4. Le spese sostenute per il trasferimento del condannato o per  il
completamento della esecuzione della pena sono a carico  dello  Stato
ricevente. 
  5. Le  autorita'  di  una  Parte,  a  richiesta  dell'altra  Parte,
forniranno rapporti sullo stato di tutti i condannati  trasferiti  in
applicazione del presente Trattato, che contengano,  in  particolare,
dati sulla concessione del "parole" e sulla  liberazione  di  ciascun
condannato. Ciascuna Parte potra', in qualsiasi  momento,  richiedere
un rapporto speciale sullo stato  della  esecuzione  di  una  singola
condanna. 
  6. Il trasferimento di un  condannato  effettuato  in  applicazione
delle disposizioni del presente Trattato non puo'  comportare  alcuna
ulteriore incapacita' ai sensi  della  legge  dello  Stato  ricevente
oltre quelle che gia' possono risultare di per se'  dal  fatto  della
condanna.