(Trattato - art. VI)
                             Articolo VI 
                       TRANSITO DEI CONDANNATI 
  Se una delle Parti addiviene ad un accordo con un terzo  Stato  per
il  trasferimento  di  condannati,  l'altra  Parte   cooperera'   per
facilitare il transito attraverso il proprio territorio di coloro che
vengano trasferiti in forza di tale accordo.  La  Parte  che  intenda
effettuare tale trasferimento dara' preventiva notizia  del  transito
all'altra Parte.