Articolo VII PROCEDURA DI ATTUAZIONE 1. Ai fini dell'applicazione del presente Trattato ciascuna delle Parti potra' stabilire procedure e criteri, conformi allo scopo ed all'oggetto del Trattato, in base ai quali decidere se consentire al trasferimento di un condannato. 2. Ciascuna Parte stabilira' per legge o regolamento le procedure necessarie per dare effetto sul suo territorio alle sentenze e condanne pronunciate dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte, e ciascuna Parte conviene di collaborare per lo svolgimento delle procedure stabilite dall'altra Parte. 3. Ciascuna Parte designera' le autorita' che dovranno svolgere le funzioni previste nel presente Trattato.