(Trattato - art. VII)
                            Articolo VII 
                       PROCEDURA DI ATTUAZIONE 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente Trattato  ciascuna  delle
Parti potra' stabilire procedure e criteri, conformi  allo  scopo  ed
all'oggetto del Trattato, in base ai quali decidere se consentire  al
trasferimento di un condannato. 
  2. Ciascuna Parte stabilira' per legge o regolamento  le  procedure
necessarie per dare  effetto  sul  suo  territorio  alle  sentenze  e
condanne pronunciate dalle autorita' giudiziarie dell'altra Parte,  e
ciascuna Parte conviene  di  collaborare  per  lo  svolgimento  delle
procedure stabilite dall'altra Parte. 
  3. Ciascuna Parte designera' le autorita' che dovranno svolgere  le
funzioni previste nel presente Trattato.