(Trattato - art. VIII)
                            Articolo VIII 
                         DISPOSIZIONI FINALI 
  1. Il presente Trattato sara' soggetto a ratifica  ed  entrera'  in
vigore alla data in cui saranno scambiati gli strumenti di  ratifica.
Lo scambio degli strumenti di ratifica avra' luogo  a  Roma  al  piu'
presto possibile. 
  2. Il presente Trattato restera' in vigore per tre anni dalla  data
della sua entrata in vigore. Quindi il Trattato continuera' a restare
in vigore fino al novantesimo giorno successivo a quello in  cui  una
delle Parti abbia notificato per  iscritto  all'altra  Parte  la  sua
intenzione di porre termine al Trattato. 
  IN FEDE DI CHE, i sottoscritti,  all'uopo  debitamente  autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. 
  FATTO A BANGKOK, il 28 febbraio  1984,  in  triplice  copia,  nelle
lingue  italiana,  thailandese  ed  inglese,   ogni   testo   facente
ugualmente fede. In caso di divergenze, prevarra' il testo inglese. 
                                  p.  Il   Governo   del   Regno   di
Thailandia 
                                  Gen. SIDDHI SAVETSILA 
                                  Ministro degli 
                                  Affari esteri di Thailandia 
 
p. Il Governo della Repubblica italiana 
          On. BRUNO CORTI 
       Sottosegretario di Stato 
      agli Affari esteri d'Italia 
                Visto, il Ministro degli affari esteri 
                              ANDREOTTI