Art. 6. 
 
  1. Al quinto comma dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423, dopo la parola "comune"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "o  del
divieto di soggiorno". 
 
          Nota all'art. 6: 
             Il testo vigente dell'art. 5  della  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, come modificato dalla legge qui  pubblicata,
          e' il seguente: 
             "Art. 5. - Qualora il tribunale disponga  l'applicazione
          di una delle misure di prevenzione di cui all'art.  3,  nel
          provvedimento  sono  determinate  le  prescrizioni  che  la
          persona sottoposta a tale misura deve osservare. 
             A tale scopo, qualora la  misura  applicata  sia  quella
          della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza  e  si
          tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere
          con il provento di reati, il tribunale prescrive di  darsi,
          entro un congruo termine, alla ricerca  di  un  lavoro,  di
          fissare la propria dimora, di farla conoscere  nel  termine
          stesso  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza  e  di   non
          allontanarsene  senza   preventivo   avviso   all'autorita'
          medesima. 
             In  ogni  caso  prescrive  di  vivere  onestamente,   di
          rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti  e  di
          non  allontanarsi  dalla  dimora  senza  preventivo  avviso
          all'autorita'  locale  di  pubblica  sicurezza;  prescrive,
          altresi', di non rincasare la sera  piu'  tardi  e  di  non
          uscire la  mattina  piu'  presto  di  una  data  ora  senza
          comprovata  necessita'  e,  comunque,  senza  averne   data
          tempestiva  notizia  all'autorita'   locale   di   pubblica
          sicurezza, di non detenere  e  non  portare  armi,  di  non
          trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o  in  case
          di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni. 
             Inoltre, puo'  imporre  tutte  quelle  prescrizioni  che
          ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di  difesa
          sociale; ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno
          o piu' comuni, o in una o piu' province. 
             Qualora  sia  applicata  la   misura   dell'obbligo   di
          soggiorno  in  un  determinato  comune  o  del  divieto  di
          soggiorno, puo' essere, inoltre, prescritto: 
              1) di non andare lontano dall'abitazione  scelta  senza
          preventivo avviso all'autorita' preposta alla sorveglianza; 
              2) di presentarsi all'autorita' di  pubblica  sicurezza
          preposta alla sorveglianza nei giorni indicati  ed  a  ogni
          chiamata di essa. 
             Alle persone di cui al comma  precedente  e'  consegnata
          una carta di permanenza da portare con se' e da esibire  ad
          ogni  richiesta  degli  ufficiali  ed  agenti  di  pubblica
          sicurezza".