Art. 10. 1. Al terzo comma dell'articolo 250 del codice di procedura penale le parole: "o dell'ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "di cattura o dell'ordine d'arresto" e le parole: "e' imposta o consentita" sono sostituite dalle seguenti: "e' consentita".
Nota all'art. 10: Il testo vigente dell'art. 250 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 250 (Presentazione spontanea). - Chi ha notizia che contro di lui e' iniziato o e' per iniziarsi un procedimento penale ha facolta' di presentarsi al magistrato competente per la istruzione, allo scopo di fare le sue dichiarazioni. Quando il fatto per cui si procede e' contestato a chi si presento' spontaneamente e questi e' ammesso ad esporre le sue discolpe, l'atto cosi' compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio assunto dopo l'emissione del mandato di comparizione. La presentazione spontanea non pregiudica l'emissione del mandato di cattura o dell'ordine di arresto nei casi in cui tale emissione e' consentita dalla legge".