Art. 10.
1. Al terzo comma dell'articolo 250 del codice di procedura penale le
parole:  "o  dell'ordine  di cattura" sono sostituite dalle seguenti:
"di  cattura  o  dell'ordine  d'arresto"  e  le parole: "e' imposta o
consentita" sono sostituite dalle seguenti: "e' consentita".
 
          Nota all'art. 10:
          Il  testo  vigente  dell'art.  250  del codice di procedura
          penale, come modificato dalla legge qui pubblicata,  e'  il
          seguente:
          "Art.  250  (Presentazione spontanea). - Chi ha notizia che
          contro  di  lui  e'  iniziato  o  e'   per   iniziarsi   un
          procedimento   penale   ha   facolta'   di  presentarsi  al
          magistrato competente per la istruzione, allo scopo di fare
          le sue dichiarazioni.
          Quando  il  fatto per cui si procede e' contestato a chi si
          presento' spontaneamente e questi e' ammesso ad esporre  le
          sue  discolpe,  l'atto  cosi'  compiuto  equivale  per ogni
          effetto all'interrogatorio  assunto  dopo  l'emissione  del
          mandato di comparizione.
          La  presentazione  spontanea non pregiudica l'emissione del
          mandato di cattura o dell'ordine di arresto nei casi in cui
          tale emissione e' consentita dalla legge".