Art. 11. 1. Al primo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale le parole: "che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in stato di arresto a disposizione dell'Autorita' che lo ha emesso" sono sostituite dalle seguenti: "che l'imputato sia condotto in carcere ovvero rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorita' giudiziaria in uno degli altri luoghi indicati nell'art. 254-bis". 2. Al secondo comma dello stesso articolo 251, le parole: "di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "di arresto". 3. Al terzo comma dello stesso articolo 251, le parole: "se entro venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "se entro dieci giorni" e le parole: "od ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "di cattura".
Nota all'art. 11: Il testo vigente dall'art. 251 del codice di procedura penale come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 251 (Specie ed effetti dei mandati e degli ordini relativi alla presentazione dell'imputato). - Col mandato di comparizione il giuduce istruttore o il pretore ordina che l'imputato si presenti dinanzi a lui; col mandato di cattura e col mandato d'arresto che l'imputato sia condotto in carcere ovvero rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorita' giudiziaria in uno degli altri luoghi indicati nell'art. 254-bis; col mandato di accompagnamento, che sia condotto alla presenza della stessa Autorita', anche con la forza. Gli ordini di comparizione, di arresto e d'accompagnamento, emessi dal pubblico ministero, a norma dell'art. 393, hanno gli stessi effetti dei mandati corrispondenti. Il mandato o l'ordine d'arresto emesso dal pretore, da un altro giudice o dal pubblico ministero cessa di aver effetto se entro dieci giorni dall'esecuzione non e' emesso mandato di cattura o non e' pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva".