Art. 11.
1. Al primo comma dell'articolo 251 del codice di procedura penale le
parole:  "che l'imputato sia condotto in carcere o rimanga altrove in
stato di arresto a disposizione dell'Autorita' che lo ha emesso" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "che l'imputato sia condotto in carcere
ovvero  rimanga  in  stato  di  arresto a disposizione dell'autorita'
giudiziaria in uno degli altri luoghi indicati nell'art. 254-bis".
2.  Al  secondo  comma  dello  stesso  articolo  251,  le parole: "di
cattura" sono sostituite dalle seguenti: "di arresto".
3.  Al  terzo  comma  dello stesso articolo 251, le parole: "se entro
venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "se entro dieci giorni"
e  le  parole: "od ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti:
"di cattura".
 
          Nota all'art. 11:
          Il  testo  vigente  dall'art.  251  del codice di procedura
          penale come modificato dalla legge qui  pubblicata,  e'  il
          seguente:
          "Art.  251  (Specie  ed  effetti dei mandati e degli ordini
          relativi alla presentazione dell'imputato). -  Col  mandato
          di  comparizione  il giuduce istruttore o il pretore ordina
          che l'imputato si presenti dinanzi a lui;  col  mandato  di
          cattura e col mandato d'arresto che l'imputato sia condotto
          in  carcere  ovvero  rimanga  in   stato   di   arresto   a
          disposizione  dell'autorita' giudiziaria in uno degli altri
          luoghi  indicati  nell'art.   254-bis;   col   mandato   di
          accompagnamento,  che  sia  condotto  alla  presenza  della
          stessa Autorita', anche con la forza.
          Gli ordini di comparizione, di arresto e d'accompagnamento,
          emessi dal pubblico ministero, a norma dell'art. 393, hanno
          gli stessi effetti dei mandati corrispondenti.
          Il  mandato  o l'ordine d'arresto emesso dal pretore, da un
          altro giudice  o  dal  pubblico  ministero  cessa  di  aver
          effetto se entro dieci giorni dall'esecuzione non e' emesso
          mandato  di  cattura  o  non  e'  pronunciata  sentenza  di
          condanna a pena detentiva".