Art. 12. 1. L'articolo 252 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 252. - (Condizioni generali per la emissione dei mandati od ordini). - Per poter emettere un mandato o un ordine e' necessario che a carico di colui nei cui confronti il provvedimento viene emesso esistano indizi gravi di colpevolezza o, se trattasi di mandato od ordine di comparizione ovvero di mandato od ordine di accompagnamento emesso ai sensi del primo comma dell'articolo 261, indizi sufficienti. Tuttavia, quando il magistrato ritiene che la istruzione debba essere chiusa con dichiarazione di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato o non e' preveduto dalla legge come reato e l'imputato non e' gia' stato interrogato, e' emesso mandato od ordine di comparizione".