Art. 12.
1.  L'articolo  252  del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art.  252.  -  (Condizioni  generali per la emissione dei mandati od
ordini).  -  Per  poter emettere un mandato o un ordine e' necessario
che a carico di colui nei cui confronti il provvedimento viene emesso
esistano  indizi  gravi  di colpevolezza o, se trattasi di mandato od
ordine di comparizione ovvero di mandato od ordine di accompagnamento
emesso   ai   sensi   del   primo  comma  dell'articolo  261,  indizi
sufficienti. Tuttavia, quando il magistrato ritiene che la istruzione
debba  essere  chiusa  con dichiarazione di non doversi procedere con
formula  diversa  da  quella che il fatto non sussiste o non e' stato
commesso  dall'imputato  o  non e' preveduto dalla legge come reato e
l'imputato non e' gia' stato interrogato, e' emesso mandato od ordine
di comparizione".