Art. 13. 1. L'articolo 253 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 253. - (Condizioni per la emissione del mandato di cattura). - Salvo quanto previsto dagli articoli 278 e 282 puo' essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato: 1) di delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni; 2) di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Il mandato di cattura puo' essere emesso soltanto quando sussistono inderogabili e concrete esigenze di tutela dell'acquisizione di specifiche fondi di prova ovvero quando l'imputato si e' dato alla fuga o vi e' concreto pericolo che si dia alla fuga ed il giudice ritenga, in base ad elementi specifici, che per il delitto per cui si procede verra' irrogata con la sentenza una pena che non rientri nei limiti della sospensione condizionale, ovvero quando, la pericolosita' dell'imputato desunta dalla sua personalita' e dalle circostanze del fatto, sussistono esigenze di tutela della collettivita'".