Art. 13.
1.  L'articolo  253  del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art.  253. - (Condizioni per la emissione del mandato di cattura). -
Salvo  quanto previsto dagli articoli 278 e 282 puo' essere emesso il
mandato di cattura contro l'imputato:
1)  di  delitto  non colposo per il quale la legge stabilisce la pena
della reclusione superiore nel massimo a tre anni;
2)  di delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Il  mandato  di cattura puo' essere emesso soltanto quando sussistono
inderogabili  e  concrete  esigenze  di  tutela  dell'acquisizione di
specifiche  fondi  di  prova ovvero quando l'imputato si e' dato alla
fuga  o  vi  e'  concreto pericolo che si dia alla fuga ed il giudice
ritenga, in base ad elementi specifici, che per il delitto per cui si
procede  verra' irrogata con la sentenza una pena che non rientri nei
limiti    della   sospensione   condizionale,   ovvero   quando,   la
pericolosita'  dell'imputato  desunta  dalla sua personalita' e dalle
circostanze   del   fatto,   sussistono   esigenze  di  tutela  della
collettivita'".