Art. 14. 
1 L'articolo 254 del codice di procedura  penale  e'  sostituito  dal
seguente: 
"Art. 254. - (Obbligo di motivazione in caso  di  non  emissione  del
mandato di cattura per determinati reati). - Il giudice,  se  ritiene
di non emettere mandato di cattura per insussistenza  delle  esigenze
cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo  253,  deve  darne
atto con decreto motivato nel caso in cui proceda  contro  l'imputato
di uno dei seguenti reati: 
1) delitto contro la personalita' dello Stato per il quale  la  legge
stabilisce la pena della reclusione non infeiore nel minimo a  cinque
anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo; 
2) delitto per il quale la legge stabilisce la pena della  reclusione
non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni,
escluso quello preveduto dal  secondo  comma  dell'articolo  567  del
codice penale, ovvero l'ergastolo; 
3) delitto di falsificazione di monete, spendita o introduzione nello
Stato,   previo   concerto,   di   monete   falsificate,    preveduto
dall'articolo 453 del codice penale; 
4) delitto di associazione di tipo  mafioso  preveduto  dall'articolo
416-bis del codice penale; 
5) delitto di alienazione o acquisto di schiavi".