Art. 14. 1 L'articolo 254 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 254. - (Obbligo di motivazione in caso di non emissione del mandato di cattura per determinati reati). - Il giudice, se ritiene di non emettere mandato di cattura per insussistenza delle esigenze cautelari indicate nel secondo comma dell'articolo 253, deve darne atto con decreto motivato nel caso in cui proceda contro l'imputato di uno dei seguenti reati: 1) delitto contro la personalita' dello Stato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non infeiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, ovvero l'ergastolo; 2) delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a quindici anni, escluso quello preveduto dal secondo comma dell'articolo 567 del codice penale, ovvero l'ergastolo; 3) delitto di falsificazione di monete, spendita o introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate, preveduto dall'articolo 453 del codice penale; 4) delitto di associazione di tipo mafioso preveduto dall'articolo 416-bis del codice penale; 5) delitto di alienazione o acquisto di schiavi".