Art. 15.
1.  L'articolo  254-bis  del codice di procedura penale e' sostituito
dal seguente:
"Art.  254-bis  .  -  (Misura  disposta  in  luogo  della custodia in
carcere.  Principio  di  adeguatezza).  -  In  ogni stato e grado del
procedimento, nell'emettere il mandato di cattura, il giudice dispone
che  l'imputato,  in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in
stato  di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata
dimora  o  in  luogo  pubblico  di  cura o di assistenza, quando tale
misura  appare  sufficiente  a  salvaguardare  le  esigenze che hanno
determinato l'emissione del provvedimento.
Nel  corso dell'istruzione sommaria e dopo l'emissione del mandato di
cattura il pubblico ministero o il pretore dispongono che l'imputato,
in  luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto
in  uno  dei  luoghi  di  cui  al comma precedente quando tale misura
appare  sufficiente  a  salvaguardare  le esigenze cautelari previste
nell'articolo  253.  Il  pubblico  ministero  o  il  pretore,  se  e'
presentata  domanda  di  applicazione della misura e non ritengono di
accoglierla,  trasmettono  gli  atti con le loro richieste al giudice
istruttore  affinche'  decida;  in  ogni  altro  stato  e  grado  del
procedimento,  dopo  l'emissione  del mandato di cattura, la suddetta
misura e' concessa dal giudice indicato nell'articolo 279.
La  misura  di  cui  ai  commi  precedenti e' revocata con ordinanza,
d'ufficio  o  anche  su  richiesta  del pubblico ministero ovvero del
pretore  durante  l'istruzione  sommaria,  dal giudice indicato nella
seconda parte del precedente comma quando nuove circostanze impongono
una diversa valutazione delle ragioni che l'hanno consentita o quando
l'imputato  viola  taluna delle prescrizioni impostegli. In tali casi
con  l'ordinanza  di  revoca  il  giudice  ordina  che l'imputato sia
condotto in carcere".