Art. 17.
1.  Il  primo  comma dell'articolo 254-quater del codice di procedura
penale e' sostituito dal seguente:
"Con  il  provvedimento  con  il quale e' disposta la misura prevista
dall'articolo  254-bis  possono  essere  imposti  in casi particolari
limiti  o  divieti  alla  facolta'  dell'imputato  di  comunicare con
persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono".
 
          Nota all'art. 17:
          Il   testo  vigente  dell'art.  254-quater  del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata, e' il seguente:
          "Art.   254-quater  (Contenuto  e  modalita'  della  misura
          disposta in luogo della custodia in carcere  ).  -  Con  il
          provvedimento  con  il quale e' disposta la misura prevista
          dall'art.  254-bis   possono   essere   imposti   in   casi
          particolari limiti o divieti alla facolta' dell'imputato di
          comunicare con  persone  diverse  da  quelle  che  con  lui
          coabitano o che lo assistono.
          Se  l'imputato  non  ha persone che possono provvedere alle
          sue  indispensabili  esigenze  di  vita  ovvero  versa   in
          situazione   di   assoluta   indigenza,   il  giudice  puo'
          autorizzarlo ad assentarsi nel  corso  della  giornata  dal
          luogo  di  arresto per il tempo strettamente necessario per
          provvedere alle suddette  esigenze  ovvero  per  esercitare
          un'attivita' lavorativa.
          Le  prescrizioni  previste  dai  commi  precedenti  possono
          essere  date,  modificate  o  revocate  anche   nel   corso
          dell'esecuzione della misura.
          I  provvedimenti  con  i  quali  si  applica o si revoca la
          misura disposta in luogo della custodia in carcere,  ovvero
          si  modificano  le prescrizioni imposte sono immediatamente
          comunicati all'ufficio di polizia giudiziaria indicato  nei
          provvedimenti stessi.
          Il  giudice  o  la  polizia  giudiziaria,  anche di propria
          iniziativa,   possono   controllare   in    ogni    momento
          l'osservanza  da  parte dell'imputato dell'esecuzione della
          misura e delle prescrizioni imposte".