Art. 18.
1.  Il primo comma dell'articolo 254-quinques del codice di procedura
penale e' sostituito dal seguente:
"Il  pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono appellare
contro  le ordinanze emesse nell'istruzione che decidono sulla misura
dell'arresto domiciliare ai sensi dell'ultima parte del secondo comma
dell'articolo  254-bis.  Il  pubblico  ministero,  o  il  pretore,  e
l'imputato   possono  altresi'  appellare  contro  le  ordinanze  che
decidono sulla revoca della misura emesse nel corso dell'istruzione".
 
          Nota all'art. 18.
          Il  testo  vigente  dell'art.  254-quinquies  del codice di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata, e' il seguente:
          "Art.  254-quinquies  (Facolta' d'impugnare i provvedimenti
          sulla  misura  dell'arresto  domiciliare).  -  Il  pubblico
          ministero,  o  il  pretore,  e l'imputato possono appellare
          contro le ordinanze  emesse  nell'istruzione  che  decidono
          sulla  misura dell'arresto domiciliare ai sensi dell'ultima
          parte del secondo  comma  dell'art.  254-bis.  Il  pubblico
          ministero,  o  il  pretore,  e  l'imputato possono altresi'
          appellare contro le ordinanze  che  decidono  sulla  revoca
          della misura emesse nel corso dell'istruzione.
          Sull'appello  decide  in  camera  di consiglio il tribunale
          competente ai sensi del primo comma dell'art. 263-ter.
          Si applicano gli ultimi quattro commi dell'art. 272-bis".