Art. 18. 1. Il primo comma dell'articolo 254-quinques del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono appellare contro le ordinanze emesse nell'istruzione che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'articolo 254-bis. Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono altresi' appellare contro le ordinanze che decidono sulla revoca della misura emesse nel corso dell'istruzione".
Nota all'art. 18. Il testo vigente dell'art. 254-quinquies del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 254-quinquies (Facolta' d'impugnare i provvedimenti sulla misura dell'arresto domiciliare). - Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono appellare contro le ordinanze emesse nell'istruzione che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 254-bis. Il pubblico ministero, o il pretore, e l'imputato possono altresi' appellare contro le ordinanze che decidono sulla revoca della misura emesse nel corso dell'istruzione. Sull'appello decide in camera di consiglio il tribunale competente ai sensi del primo comma dell'art. 263-ter. Si applicano gli ultimi quattro commi dell'art. 272-bis".