Art. 19.
1.  L'articolo  260  del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art.  260. - (Revoca e nuova emissione del mandato di cattura). - In
ogni stato e grado del procedimento, quando il mandato di cattura non
e'  stato ancora eseguito, il giudice lo revoca con ordinanza se sono
venute  meno  le  esigenze  cautelari  o  le  altre condizioni che lo
legittimano.
Nel corso dell'istruzione, quando nuove circostanze lo richiedono, il
giudice  emette  mandato  di cattura anche se lo stesso e' stato gia'
revocato o non emesso ai sensi dell'articolo 254 o dell'articolo 278,
ovvero   se   l'imputato  e'  stato  rimesso  in  liberta'  ai  sensi
dell'articolo  277.  Quando  si  procede  con istruzione sommaria, il
giudice provvede su richiesta del pubblico ministero o del pretore.
Nell'istruzione  sommaria  la  revoca  del  mandato di cattura ovvero
dell'ordine  o  del  mandato  di  arresto  e'  disposta  dal pubblico
ministero  o  dal  pretore  precedente con ordinanza; se la revoca e'
richiesta  dall'imputato  e  il  pubblico  ministero o il pretore non
ritengono  di  accoglierla,  si osservano le disposizioni del secondo
comma dell'articolo 270".