Art. 2. 1. Il terzo comma dell'articolo 42 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Nel trasmettere gli atti all'autorita' competente il giudice e il pubblico ministero hanno facolta', quando sussistono le condizioni previste dal primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, di emettere rispettivamente mandato od ordine di arresto". 2. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1955, n. 932, e' abrogato.
Nota all'art. 2, comma 1: Il testo vigente dell'art. 42 del codice di procedura penale, quale modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 42. (Incompetenza per territorio). - Salvo quanto e' disposto nel primo capoverso dell'art. 439, in ogni stato dell'istruzione o immediatamente dopo compiute le formalita' di apertura del dibattimento di primo grado l'autorita' che riconosce la propria incompetenza per territorio trasmette gli atti a quella che e' competente secondo le norme degli articoli precedenti. Il giudice provvede anche d'ufficio con sentenza quando non sia applicabile l'art. 53. Tuttavia anche dopo la trasmissione l'autorita' che ha riconosciuto la propria incompetenza deve compiere gli atti urgenti d'istruzione. Nel trasmettere gli atti all'autorita' competente il giudice e il pubblico ministero hanno facolta', quando sussistono le condizioni previste dal primo comma dell'art. 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, di emettere rispettivamente mandato od ordine di arresto".