Art. 2.
1.  Il terzo comma dell'articolo 42 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
"Nel  trasmettere  gli  atti all'autorita' competente il giudice e il
pubblico  ministero  hanno  facolta', quando sussistono le condizioni
previste   dal   primo   comma   dell'articolo  393  per  l'emissione
dell'ordine di arresto, di emettere rispettivamente mandato od ordine
di arresto".
2.  L'articolo  12  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 25
ottobre 1955, n. 932, e' abrogato.
 
          Nota all'art. 2, comma 1:
          Il  testo  vigente  dell'art.  42  del  codice di procedura
          penale, quale modificato dalla legge qui pubblicata, e'  il
          seguente:
          "Art.  42. (Incompetenza per territorio). - Salvo quanto e'
          disposto nel primo capoverso dell'art. 439, in  ogni  stato
          dell'istruzione   o   immediatamente   dopo   compiute   le
          formalita' di apertura  del  dibattimento  di  primo  grado
          l'autorita'  che  riconosce  la  propria  incompetenza  per
          territorio trasmette gli atti a quella  che  e'  competente
          secondo  le  norme  degli  articoli  precedenti. Il giudice
          provvede  anche  d'ufficio  con  sentenza  quando  non  sia
          applicabile l'art. 53.
          Tuttavia  anche  dopo  la  trasmissione  l'autorita' che ha
          riconosciuto la propria incompetenza deve compiere gli atti
          urgenti d'istruzione.
          Nel   trasmettere  gli  atti  all'autorita'  competente  il
          giudice e il  pubblico  ministero  hanno  facolta',  quando
          sussistono le condizioni previste dal primo comma dell'art.
          393 per l'emissione dell'ordine  di  arresto,  di  emettere
          rispettivamente mandato od ordine di arresto".