Art. 21. 1. Il primo comma dell'articolo 262 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Prima di ordinare l'emissione o la revoca del mandato di cattura ovvero di emettere il decreto previsto dall'articolo 254 il giudice nell'istruzione formale deve sentire il pubblico ministero. Il pretore quando dispone la revoca del mandato di cattura ne informa il procuratore della Repubblica".
Nota all'art. 21: Il testo vigente dell'art. 262 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 262 (Conclusioni obbligatorie del pubblico ministero: mandati di arresto del giudice istruttore). - Prima di ordinare l'emissione o la revoca del mandato di cattura ovvero di emettere il decreto previsto dall'art. 254 il giudice nell'istruzione formale deve sentire il pubblico ministero. Il pretore quando dispone la revoca del mandato di cattura ne informa il procuratore della Repubblica. Il giudice istruttore che compie atti fuori della propria residenza e senza l'intervento del pubblico ministero puo', nei casi in cui la legge autorizza il mandato di cattura, emettere provvisoriamente mandato di arresto, e lo converte quando occorre in mandato di cattura, sentito il pubblico ministero".