Art. 21.
1. Il primo comma dell'articolo 262 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
"Prima  di  ordinare  l'emissione  o la revoca del mandato di cattura
ovvero  di  emettere il decreto previsto dall'articolo 254 il giudice
nell'istruzione  formale  deve  sentire  il  pubblico  ministero.  Il
pretore quando dispone la revoca del mandato di cattura ne informa il
procuratore della Repubblica".
 
          Nota all'art. 21:
          Il  testo  vigente  dell'art.  262  del codice di procedura
          penale, come modificato dalla legge qui pubblicata,  e'  il
          seguente:
          "Art. 262 (Conclusioni obbligatorie del pubblico ministero:
          mandati di arresto del  giudice  istruttore).  -  Prima  di
          ordinare  l'emissione  o  la  revoca del mandato di cattura
          ovvero di emettere il decreto  previsto  dall'art.  254  il
          giudice  nell'istruzione  formale  deve sentire il pubblico
          ministero. Il pretore quando dispone la revoca del  mandato
          di cattura ne informa il procuratore della Repubblica.
          Il  giudice  istruttore che compie atti fuori della propria
          residenza e senza l'intervento del pubblico ministero puo',
          nei  casi  in cui la legge autorizza il mandato di cattura,
          emettere provvisoriamente mandato di arresto, e lo converte
          quando  occorre  in mandato di cattura, sentito il pubblico
          ministero".