Art. 22. 1. Il secondo comma dell'articolo 263 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Se il giudice non accoglie la richiesta, o se applica una misura cautelare diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento puo' essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti emessi dal pretore o dal giudice istruttore ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento".
Nota all'art. 22: Il testo vigente dell'art. 263 del codice di procedura penale, gia' modificato, dall'art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532 e dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 263 (Impugnabilita' delle ordinanze del giudice). - Il pubblico ministero puo' richiedere l'emissione del mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge. Se il giudice non accoglie la richiesta, o se applica una misura cautelare diversa da quella richiesta dal pubblico ministero, o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento puo' essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti emessi dal pretore o dal giudice istruttore ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento. Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell"rt. 263-ter. Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente possono proporre ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, l'imputato e il suo difensore". Avvertenza: Il testo del secondo comma dell'art. 263 del codice di procedura penale, nel testo precedente, era il seguente: "Se il giudice non accoglie la richiesta, o se dispone la revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento puo' essere appellato dal procuratore della Repubblica o dal procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono appellare contro i provvedimenti che dispongono la misura dell'arresto domiciliare emessi nella istruzione del giudice istruttore o dal pretore ai sensi dell'art. 254-bis o del terzo e quarto comma dell'art. 246; l'impugnazione non sospende l'esecuzioen del provvedimento". La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1986, n. 110 (in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 30 aprile 1986), aveva dichiarato l'illeggitimita' costituzionale di questo comma nella parte in cui non riconosceva all'imputato il diritto di proporre appello contro l'ordinanza che rigetta l'istanza di revoca del mandato di cattura.