Art. 22.
1.  Il secondo comma dell'articolo 263 del codice di procedura penale
e' sostituito dal seguente:
"Se  il  giudice  non  accoglie la richiesta, o se applica una misura
cautelare  diversa  da  quella richiesta dal pubblico ministero, o se
dispone  la  revoca del mandato di cattura, il relativo provvedimento
puo'   essere  appellato  dal  procuratore  della  Repubblica  o  dal
procuratore generale. Egualmente il procuratore della Repubblica o il
procuratore  generale possono appellare contro i provvedimenti emessi
dal  pretore  o  dal  giudice  istruttore  ai sensi dei commi terzo e
quarto  dell'articolo  246;  l'impugnazione non sospende l'esecuzione
del provvedimento".
 
          Nota all'art. 22:
          Il  testo  vigente  dell'art.  263  del codice di procedura
          penale, gia' modificato, dall'art. 6 della legge 12  agosto
          1982,  n. 532 e dell'art. 18 della legge 28 luglio 1984, n.
          398,  come  ulteriormente  modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata, e' il seguente:
          "Art.  263  (Impugnabilita' delle ordinanze del giudice). -
          Il  pubblico  ministero  puo'  richiedere  l'emissione  del
          mandato di cattura nei casi preveduti dalla legge.
          Se  il  giudice non accoglie la richiesta, o se applica una
          misura cautelare diversa da quella richiesta  dal  pubblico
          ministero,  o  se dispone la revoca del mandato di cattura,
          il  relativo  provvedimento  puo'  essere   appellato   dal
          procuratore  della  Repubblica  o dal procuratore generale.
          Egualmente il procuratore della Repubblica o il procuratore
          generale  possono  appellare  contro i provvedimenti emessi
          dal pretore o dal giudice istruttore  ai  sensi  dei  commi
          terzo  e  quarto dell'art. 246; l'impugnazione non sospende
          l'esecuzione del provvedimento.
          Sull'appello  decide  in ogni caso, in camera di consiglio,
          il tribunale competente ai sensi dell"rt. 263-ter.
          Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma
          precedente  possono  proporre  ricorso  per  cassazione  il
          procuratore  della  Repubblica,  il  procuratore  generale,
          l'imputato e il suo difensore".
          Avvertenza:  Il  testo  del secondo comma dell'art. 263 del
          codice di procedura penale, nel testo  precedente,  era  il
          seguente:
          "Se  il  giudice non accoglie la richiesta, o se dispone la
          revoca del mandato di cattura,  il  relativo  provvedimento
          puo'  essere  appellato  dal procuratore della Repubblica o
          dal procuratore generale.  Egualmente il procuratore  della
          Repubblica  o  il  procuratore  generale  possono appellare
          contro   i   provvedimenti   che   dispongono   la   misura
          dell'arresto   domiciliare   emessi  nella  istruzione  del
          giudice istruttore o dal pretore ai sensi dell'art. 254-bis
          o  del  terzo  e quarto comma dell'art. 246; l'impugnazione
          non sospende l'esecuzioen del provvedimento".
          La  Corte  costituzionale,  con sentenza 23 aprile 1986, n.
          110 (in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 30 aprile 1986), aveva
          dichiarato  l'illeggitimita' costituzionale di questo comma
          nella parte in cui non riconosceva all'imputato il  diritto
          di   proporre   appello   contro  l'ordinanza  che  rigetta
          l'istanza di revoca del mandato di cattura.