Art. 23. 1. La rubrica dell'articolo 263-bis del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: "(Riesame dei mandati di cattura o di arresto e degli ordini di arresto)". 2. Al primo comma dello stesso articolo 263-bis le parole: "o dell'ordine di cattura o di arresto" sono sostituite dalle seguenti: "di cattura o di arresto o dell'ordine di arresto" e le parole: "prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis" sono sostituite dalle seguenti: "dell'arresto domiciliare ovvero delle misure di coercizione previste dall'articolo 282". 3. Al terzo comma dello stesso articolo 263-bis le parole: "e gli ordini di cattura o di arresto" sono sostituite dalle seguenti: "di cattura o di arresto e gli ordini di arresto" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tuttavia, anche nei casi in cui e' ammessa la richiesta di riesame, l'imputato puo' proporre immediatamente ricorso per CAssazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame".
Nota all'art. 23: La rubrica e il testo vigente dell'art. 263-bis del codice di procedura penale, gia' sostituito dall'art. 19 della legge 28 luglio 1984, n. 398, come ulteriormente modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti: "Art. 263-bis (Riesame dei mandati di cattura o di arresto e degli ordini di arresto). - Salvo che si tratti di mandato di cattura emesso a seguito di impugnazione del pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria, l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, del mandato di cattura o di arresto o dell'ordine di arresto. La richiesta puo' altresi' riguardare la mancata applicazione della misura dell'arresto domiciliare ovvero delle misure di coercizione previste dall'art. 282. La richiesta deve essere proposta, con le forme previste dagli articoli 197 e 198, o dell'art. 80 quando si tratti di imputato detenuto, entro cinque giorni dalla esecuzione del provvedimento. Per il difensore dell'imputato detenuto il termine predetto decorre dalla data della notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Per l'imputato latitante il termine decorre dalla data di notificazione effettuata ai sensi dell'art. 173; tuttavia se nel corso dell'istruzione l'imputato viene catturato o si consegna spontaneamente all'autorita', il termine decorre dalla data della cattura o della consegna, quando l'imputato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. Avverso i mandati di cattura o di arresto e gli ordini di arresto per i quali non e' prevista la richiesta di riesame, puo' essere proposto dall'imputato ricorso per cassazione per violazione di legge. Tuttavia, anche nei casi in cui e' ammessa la richiesta di riesame, l'imputato puo' proporre immediatamente ricorso per Cassazione per violazione di legge. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame. La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento".