Art. 23. 
1. La rubrica dell'articolo 263-bis del codice di procedura penale e'
sostituita dalla seguente: "(Riesame dei  mandati  di  cattura  o  di
arresto e degli ordini di arresto)". 
2. Al primo  comma  dello  stesso  articolo  263-bis  le  parole:  "o
dell'ordine di cattura o di arresto" sono sostituite dalle  seguenti:
"di cattura o di arresto o  dell'ordine  di  arresto"  e  le  parole:
"prevista nei primi due commi dell'articolo 254-bis" sono  sostituite
dalle seguenti: "dell'arresto  domiciliare  ovvero  delle  misure  di
coercizione previste dall'articolo 282". 
3. Al terzo comma dello stesso articolo 263-bis  le  parole:  "e  gli
ordini di cattura o di arresto" sono sostituite dalle  seguenti:  "di
cattura o di arresto e gli ordini di arresto"  e  sono  aggiunti,  in
fine, i seguenti periodi: "Tuttavia, anche nei casi in cui e' ammessa
la richiesta di  riesame,  l'imputato  puo'  proporre  immediatamente
ricorso per CAssazione per violazione di legge. La  proposizione  del
ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame". 
 
          Nota all'art. 23: 
          La rubrica e il testo vigente dell'art. 263-bis del  codice
          di procedura penale, gia'  sostituito  dall'art.  19  della
          legge 28 luglio 1984, n. 398, come ulteriormente modificati
          dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti: 
          "Art. 263-bis (Riesame dei mandati di cattura o di  arresto
          e degli ordini di  arresto).  -  Salvo  che  si  tratti  di
          mandato di cattura emesso a  seguito  di  impugnazione  del
          pubblico ministero oppure emesso dalla sezione istruttoria,
          l'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di
          riesame, anche nel merito, del  mandato  di  cattura  o  di
          arresto  o  dell'ordine  di  arresto.  La  richiesta   puo'
          altresi' riguardare la mancata  applicazione  della  misura
          dell'arresto domiciliare ovvero delle misure di coercizione 
          previste dall'art. 282. 
          La richiesta deve essere proposta, con  le  forme  previste
          dagli articoli 197 e 198, o dell'art. 80 quando  si  tratti
          di imputato detenuto, entro cinque giorni dalla  esecuzione
          del provvedimento. Per il difensore dell'imputato  detenuto
          il termine predetto decorre dalla data della  notificazione
          dell'avviso di deposito del provvedimento.  Per  l'imputato
          latitante il termine decorre dalla  data  di  notificazione
          effettuata ai sensi dell'art. 173; tuttavia  se  nel  corso
          dell'istruzione l'imputato viene catturato  o  si  consegna
          spontaneamente all'autorita', il termine decorre dalla data
          della cattura o della consegna, quando l'imputato provi  di
          non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento. 
          Avverso i mandati di cattura o di arresto e gli  ordini  di
          arresto per  i  quali  non  e'  prevista  la  richiesta  di
          riesame, puo' essere  proposto  dall'imputato  ricorso  per
          cassazione per violazione di legge. 
          Tuttavia, anche nei casi in cui e' ammessa la richiesta  di
          riesame, l'imputato puo'  proporre  immediatamente  ricorso
          per Cassazione per violazione di legge. La proposizione del
          ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame. 
          La richiesta di riesame e il  ricorso  per  cassazione  non
          sospendono l'esecuzione del provvedimento".