Art. 24. 1. Il terzo comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato di cattura o di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato, o, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione delle misure previste dall'articolo 282. Quando conferma il provvedimento il tribunale dispone, anche d'ufficio, in luogo della custodia in carcere dell'imputato, l'applicazione di una delle misure di cui il primo comma dell'articolo 254-bis, se la stessa e' sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253".
Nota all'art. 24: Il testo vigente dell'art. 263-ter del codice di procedura penale, gia' modificato dall'art. 20 della legge 28 luglio 1984, n. 398, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 263-ter (Provvedimenti del giudice competente per il riesame). - Sulla richiesta di riesame prevista negli articoli precedenti decide il tribunale del capoluogo di provincia in cui ha sede l'ufficio dell'autorita' che ha emesso il provvedimento. L'autorita' che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la tramette immediatamente o comunque non oltre ventiquattro ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente. Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato di cattura o di arresto o l'ordine di arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato, o, se ne ricorrono i presupposti l'applicazione delle misure previste dall''art. 282. Quando conferma il provvedimento il tribunale dispone, anche d'ufficio, in luogo della custodia in carcere dell'imputato l'applicazione di una delle misure di cui al primo comma dell'art. 254-bis, se la stessa e' sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate nell'art. 253. Il termine indicato nel comma precedente puo' essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato, se la proroga e' necessaria per la complessita' dei fatti oggetto dell'imputazione. Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello. Con la richiesta di riesame, il difensore puo' chiedere di intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso il presidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno due giorni prima al difensore ed al pubblico ministero, che hanno facolta' di intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni dalla data suddetta. Se il tribunale non decice entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia". Avvertenza: Circa il comma 7 del surriportato art. 263-ter non modificato, si tenga presente quanto dispone l'art. 71, comma 3, della legge qui pubblicata.