Art. 24.
1.  Il  terzo  comma  dell'articolo  263-ter  del codice di procedura
penale e' sostituito dal seguente:
"Entro  tre  giorni  dal  ricevimento  degli  atti  il tribunale, con
ordinanza  emanata  in  camera  di  consiglio, conferma il mandato di
cattura  o  di  arresto ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da
quelli  eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata
liberazione   dell'imputato,   o,  se  ne  ricorrono  i  presupposti,
l'applicazione   delle  misure  previste  dall'articolo  282.  Quando
conferma  il  provvedimento il tribunale dispone, anche d'ufficio, in
luogo  della custodia in carcere dell'imputato, l'applicazione di una
delle  misure  di  cui  il  primo  comma dell'articolo 254-bis, se la
stessa  e' sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari indicate
nell'articolo 253".
 
          Nota all'art. 24:
          Il  testo vigente dell'art. 263-ter del codice di procedura
          penale, gia' modificato dall'art. 20 della legge 28  luglio
          1984, n. 398, come ulteriormente modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
          "Art.  263-ter (Provvedimenti del giudice competente per il
          riesame).  - Sulla  richiesta  di  riesame  prevista  negli
          articoli  precedenti  decide  il tribunale del capoluogo di
          provincia in cui ha sede l'ufficio  dell'autorita'  che  ha
          emesso il provvedimento.
          L'autorita'  che  ha emesso il provvedimento, non appena le
          perviene   la   richiesta   di   riesame,    la    tramette
          immediatamente  o  comunque  non  oltre  ventiquattro  ore,
          unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi,
          al tribunale competente.
          Entro  tre  giorni dal ricevimento degli atti il tribunale,
          con ordinanza emanata in camera di consiglio,  conferma  il
          mandato  di  cattura  o  di  arresto  o l'ordine di arresto
          ovvero lo  revoca,  anche  per  motivi  diversi  da  quelli
          eventualmente    indicati    nella   richiesta,   ordinando
          l'immediata liberazione dell'imputato, o, se ne ricorrono i
          presupposti l'applicazione delle misure previste dall''art.
          282.   Quando  conferma  il  provvedimento   il   tribunale
          dispone,  anche  d'ufficio,  in  luogo  della  custodia  in
          carcere dell'imputato l'applicazione di una delle misure di
          cui  al  primo  comma  dell'art.   254-bis, se la stessa e'
          sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari  indicate
          nell'art. 253.
          Il  termine  indicato  nel  comma  precedente  puo'  essere
          prorogato dal tribunale di altri tre  giorni,  con  decreto
          motivato,  se  la proroga e' necessaria per la complessita'
          dei fatti oggetto dell'imputazione.
          Il  decreto di proroga emanato a norma del comma precedente
          deve essere comunicato al presidente della corte d'appello.
          Con  la richiesta di riesame, il difensore puo' chiedere di
          intervenire, in camera di consiglio,  per  illustrarla.  In
          tal  caso  il  presidente del tribunale fissa la data della
          trattazione entro cinque giorni dal ricevimento degli atti,
          dandone  avviso  almeno due giorni prima al difensore ed al
          pubblico ministero, che hanno facolta' di  intervenire.  Il
          tribunale  decide  in ogni caso entro tre giorni dalla data
          suddetta.
          Se  il  tribunale non decice entro i termini sopra indicati
          il mandato o l'ordine di cattura  o  di  arresto  cessa  di
          avere efficacia".
          Avvertenza:  Circa il comma 7 del surriportato art. 263-ter
          non modificato, si tenga presente quanto dispone l'art. 71,
          comma 3, della legge qui pubblicata.