Art. 25. 
1. Dopo il quinto comma dell'articolo 263-ter del codice di procedura
penale e' inserito il seguente: 
"Con  la  richiesta  di  riesame,  il  difensore  puo'  chiedere   di
intervenire, in camera di consiglio, per illustrarla. In tal caso  il
presidente del tribunale fissa la data della trattazione entro cinque
giorni dal ricevimento degli atti, dandone avviso almeno  due  giorni
prima al difensore ed al pubblico ministero, che  hanno  facolta'  di
intervenire. Il tribunale decide in ogni caso entro tre giorni  dalla
data suddetta". 
 
          Nota all'art. 25: 
          L'intero testo vigente  dell'art.  263-ter  del  codice  di
          procedura penale e' riportato nella nota all'art. 24.