Art. 26. 
1. Il secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura  penale
e' sostituito dal seguente: 
"I mandati  di  cattura,  di  arresto  o  di  accompagnamento  devono
contenere la  specifica  enunciazione,  compatibile  con  il  segreto
istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonche' dei motivi che  ne
determinano l'emissione. Salve le ipotesi di cui, rispettivamente, al
quarto comma dell'articolo 395 ed al quarto comma dell'articolo  398,
i  mandati   di   comparizione   devono   contenere   l'enunciazione,
compatibile   con   il   segreto   istruttorio,   degli   indizi   di
colpevolezza". 
2. Al terzo comma dello stesso articolo  264,  dopo  le  parole:  "in
carcere" sono inserite le  seguenti:  "o  di  rimanere  in  stato  di
arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora  o
in un luogo pubblico di cura o di assistenza". 
 
          Nota all'art. 26: 
          Il testo vigente dell'art.  264  del  codice  di  procedura
          penale, gia' modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517,
          e dall'art. 10 della legge 12 agosto  1982,  n.  532,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente: 
          Art. 264 (Requisiti formali dei mandati). - Ogni mandato e'
          emesso con le forme del decreto e contiene, quando la legge
          non richiede altri elementi: 
          1) le generalita'  dell'imputato  o  quant'altro  valga  ad
          identificarlo o se e' possibile l'indicazione del luogo  in
          cui probabilmente si trova; 
          2) un cenno sommario del  fatto,  con  l'indicazione  degli
          articoli di legge che lo prevedono; 
          3) la data, la sottoscrizione del magistrato che lo  emette
          e del cancelliere, ed il sigillo dell'ufficio. 
          I mandati di  cattura,  di  arresto  o  di  accompagnamento
          devono contenere la specifica emunciazione, compatibile con
          il  segreto  istruttorio,  degli  indizi  di  colpevolezza,
          nonche' dei motivi ne  determinano  l'emissione.  Salve  le
          ipotesi di cui, rispettivamente, al quarto comma  dell'art.
          395  ed  al  quarto  comma  dell'art.  398,  i  mandati  di
          comparizione devono contenere  l'enunciazione,  compatibile
          con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza. 
          Nel mandato di cattura, se occorre ed  e'  possibile,  sono
          indicati anche i connotati dell'imputato, e in ogni caso e'
          contenuto l'ordine di arrestarlo e di condurlo in carcere o
          di rimanere in stato di arresto nella  propria  abitazione,
          in altro luogo di privata dimora o  in  luogo  pubblico  di
          cura o di assistenza a disposizione dell'autorita'  che  ha
          emesso il mandato. 
          Nel mandato  di  comparizione  o  di  accompagnamento  sono
          indicati l'autorita' davanti  alla  quale  l'imputato  deve
          comparire, il luogo, il giorno e l'ora della  comparizione.
          Per il mandato di comparizione il termine per comparire  e'
          di tre giorni, salvo quanto e' disposto dall'art.  183;  il
          giudice puo' abbreviare il termine per motivi  di  urgenza,
          lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per
          presentarsi".