Art. 26. 1. Il secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la specifica enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonche' dei motivi che ne determinano l'emissione. Salve le ipotesi di cui, rispettivamente, al quarto comma dell'articolo 395 ed al quarto comma dell'articolo 398, i mandati di comparizione devono contenere l'enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza". 2. Al terzo comma dello stesso articolo 264, dopo le parole: "in carcere" sono inserite le seguenti: "o di rimanere in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in un luogo pubblico di cura o di assistenza".
Nota all'art. 26: Il testo vigente dell'art. 264 del codice di procedura penale, gia' modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, e dall'art. 10 della legge 12 agosto 1982, n. 532, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: Art. 264 (Requisiti formali dei mandati). - Ogni mandato e' emesso con le forme del decreto e contiene, quando la legge non richiede altri elementi: 1) le generalita' dell'imputato o quant'altro valga ad identificarlo o se e' possibile l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova; 2) un cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono; 3) la data, la sottoscrizione del magistrato che lo emette e del cancelliere, ed il sigillo dell'ufficio. I mandati di cattura, di arresto o di accompagnamento devono contenere la specifica emunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza, nonche' dei motivi ne determinano l'emissione. Salve le ipotesi di cui, rispettivamente, al quarto comma dell'art. 395 ed al quarto comma dell'art. 398, i mandati di comparizione devono contenere l'enunciazione, compatibile con il segreto istruttorio, degli indizi di colpevolezza. Nel mandato di cattura, se occorre ed e' possibile, sono indicati anche i connotati dell'imputato, e in ogni caso e' contenuto l'ordine di arrestarlo e di condurlo in carcere o di rimanere in stato di arresto nella propria abitazione, in altro luogo di privata dimora o in luogo pubblico di cura o di assistenza a disposizione dell'autorita' che ha emesso il mandato. Nel mandato di comparizione o di accompagnamento sono indicati l'autorita' davanti alla quale l'imputato deve comparire, il luogo, il giorno e l'ora della comparizione. Per il mandato di comparizione il termine per comparire e' di tre giorni, salvo quanto e' disposto dall'art. 183; il giudice puo' abbreviare il termine per motivi di urgenza, lasciando all'imputato il tempo strettamente necessario per presentarsi".