Art. 27.
1.  Al secondo comma dell'articolo 265 del codice di procedura penale
le  parole:  "e'  prescritto  o  autorizzato"  sono  sostituite dalle
seguenti: "e' autorizzato".
 
          Nota all'art. 27:
          Il testo vigente del secondo comma dell'art. 265 del codice
          di procedura  penale,  sulla  nullita'  dei  mandati,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
          "Nondimeno  la  nullita'  e'  sanata  in  conseguenza di un
          mandato nullo e' arrestato il vero imputato nei casi in cui
          e'   autorizzato  il  mandato  di  cattura,  ovvero  quando
          l'imputato stesso si e'  presentato  all'autorita'  davanti
          alla quale doveva comparire".