Art. 28. 1. Al secondo comma dell'articolo 267 del codice di procedura penale le parole: "un mandato o un ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "un ordine di arresto o un mandato di cattura".
Nota all'art. 28: Il testo vigente del secondo comma dell'art. 267 del codice di procedura penale, recante limitazioni di tempo per la esecuzione dei mandati, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Se peraltro si deve eseguire un ordine di arresto o un mandato di cattura o di arresto e vi e' fondato motivo di sospettare che l'imputato voglia sottrarsi all'esecuzione o che il ritardo possa cagionare gravi difficolta' per l'esecuzione o che vada disperso in tutto o in parte il corpo del reato, l'esecuzione puo' avvenire nei luoghi predetti incondizionatamente anche di notte".