Art. 28.
1.  Al secondo comma dell'articolo 267 del codice di procedura penale
le  parole: "un mandato o un ordine di cattura" sono sostituite dalle
seguenti: "un ordine di arresto o un mandato di cattura".
 
          Nota all'art. 28:
          Il testo vigente del secondo comma dell'art. 267 del codice
          di procedura penale, recante limitazioni di  tempo  per  la
          esecuzione  dei  mandati,  come  modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
          "Se  peraltro  si  deve  eseguire un ordine di arresto o un
          mandato di cattura o di arresto e vi e' fondato  motivo  di
          sospettare che l'imputato voglia sottrarsi all'esecuzione o
          che  il  ritardo  possa  cagionare  gravi  difficolta'  per
          l'esecuzione  o  che  vada  disperso in tutto o in parte il
          corpo del reato,  l'esecuzione  puo'  avvenire  nei  luoghi
          predetti incondizionatamente anche di notte".