Art. 29. 
1. Al primo comma dell'articolo 268 del codice di procedura penale le
parole: "ovvero di un ordine di cattura, d'arresto"  sono  sostituite
dalle seguenti: "o di arresto ovvero di un ordine di arresto". 
2. Al secondo comma dello stesso articolo 268 le parole: "il  mandato
o l'ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "il mandato di
cattura o di arresto o l'ordine di arresto". 
 
          Nota all'art. 29: 
          Il testo vigente dell'art.  268  del  codice  di  procedura
          penale,  come  modificato  dalla  presente  legge,  e'   il
          seguente: 
          "Art. 268 (Latitanza). - E' latitante  chi  volontariamente
          si sottrae all'esecuzione di un mandato  di  cattura  o  di
          arresto ovvero di un ordine di arresto o di carcerazione. 
          La qualita' di latitante permane fino a che sia pronunciata
          sentenza di proscioglimento o sia revicato  il  mandato  di
          cattura o di arresto o  l'ordine  di  arresto,  ovvero  sia
          estinto il reato per il quale fu emesso il predetto  ordine
          o mandato o sia estinta  la  pena  per  l'esecuzione  della
          quale fu emesso l'ordine di carcerazione. 
          Quando alla latitanza sono attribuiti  determinati  effetti
          giuridici, questi si verificano anche se essa  riguarda  un
          procedimento penale diverso da quello nel quale gli effetti
          medesimi debbono verificarsi. 
          Al latitante per ogni effetto e' equiparato l'evaso".