Art. 29. 1. Al primo comma dell'articolo 268 del codice di procedura penale le parole: "ovvero di un ordine di cattura, d'arresto" sono sostituite dalle seguenti: "o di arresto ovvero di un ordine di arresto". 2. Al secondo comma dello stesso articolo 268 le parole: "il mandato o l'ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "il mandato di cattura o di arresto o l'ordine di arresto".
Nota all'art. 29: Il testo vigente dell'art. 268 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 268 (Latitanza). - E' latitante chi volontariamente si sottrae all'esecuzione di un mandato di cattura o di arresto ovvero di un ordine di arresto o di carcerazione. La qualita' di latitante permane fino a che sia pronunciata sentenza di proscioglimento o sia revicato il mandato di cattura o di arresto o l'ordine di arresto, ovvero sia estinto il reato per il quale fu emesso il predetto ordine o mandato o sia estinta la pena per l'esecuzione della quale fu emesso l'ordine di carcerazione. Quando alla latitanza sono attribuiti determinati effetti giuridici, questi si verificano anche se essa riguarda un procedimento penale diverso da quello nel quale gli effetti medesimi debbono verificarsi. Al latitante per ogni effetto e' equiparato l'evaso".