Art. 3. 1. Il quarto comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'articolo 304-bis l'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia. Questi viene immediatamente avvertito del compimento di tali atti, con eccezione di quelli indicati nel terzo comma dell'articolo 304-ter, ai quali pero' il difensore o altra persona di fiducia, se presenti, possono assistere". 2. Al sesto comma dello stesso articolo 225 le parole: "di cui al comma quarto del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo". 3. All'ottavo comma dello stesso articolo 225 le parole: "previsti dal quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "previsti dalla prima parte del quarto comma".
Nota all'art. 3: Si trascrive l'intero testo vigente dell'art. 225 del codice di procedura penale, gia' sostituito dall'art. 7 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, quale modificato dalla legge qui pubblicata: "Art. 225 (Sommarie indagini). - Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando v'e' necessita' ed urgenza di raccogliere le prove del reato o di conservarne le tracce, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonche' ad interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'art. 304-bis, senza deferire il giuramento, salvo che la legge disponga altrimenti. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresi' procedere all'interrogatorio delle persone arrestate, nonche' delle persone fermate ai sensi dell'art. 238. Prima di procedere ai sensi del precedente comma, la polizia giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il procuratore della Repubblica o il pretore. Ai fini del compimento degli atti rientranti tra quelli previsti dall'art. 304 bis l'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la nomina del difensore di fiducia. Questi viene immediatamente avvertito del compimento di tali atti, con eccezione di quelli indicati nel terzo comma dell'art. 304-ter, ai quali pero', il difensore o altra persona di fiducia, se presenti, possono assistere. Nel caso in cui il difensore prescelto, o altro contestualmente indicato in sostituzione, non sia reperibile, o non possa presenziare tempestivamente, il pubblico ministero, su richiesta dell'ufficiale di polizia giudiziaria, provvede all'immediata nomina del difensore di ufficio di turno quale risulta da un elenco formato ed aggiornato dal presidente del tribunale e dal presidente del consiglio dell'ordine forense del luogo. Nell'elenco debbono essere iscritti anche gli avvocati e procuratori che ne facciano domanda. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di presenziare all'interrogatorio e gli altri atti di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo. La violazione di tale obbligo, salvo legittimo impedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 131 del codice di procedura penale. Non si puo' comunque procedere all'interrogatorio e al compimento degli altri atti previsti dalla prima parte del quarto comma senza la presenza del difensore, il quale ha diritto di rivolgere domande, di fare osservazioni e riserve; di cio' deve essere dato atto a verbale. Si applica la disposizione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 78 del codice di procedura penale. Al deposito degli atti cui i difensori hanno il diritto di assistere, nonche' dei processi verbali relativi ai sequestri ed alle ispezioni provvedono, ai sensi dell'art. 304-quater, il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'art. 227".