Art. 3.
1.  Il  quarto comma dell'articolo 225 del codice di procedura penale
e' sostituito dal seguente:
"Ai  fini  del  compimento  degli atti rientranti tra quelli previsti
dall'articolo  304-bis l'ufficiale di polizia giudiziaria e' tenuto a
ricevere,  da  parte dell'indiziato, dell'arrestato o del fermato, la
nomina   del   difensore  di  fiducia.  Questi  viene  immediatamente
avvertito  del  compimento  di  tali  atti,  con  eccezione di quelli
indicati  nel  terzo  comma  dell'articolo 304-ter, ai quali pero' il
difensore   o   altra   persona  di  fiducia,  se  presenti,  possono
assistere".
2.  Al  sesto  comma  dello stesso articolo 225 le parole: "di cui al
comma  quarto  del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui alla prima parte del comma quarto del presente articolo".
3.  All'ottavo  comma  dello stesso articolo 225 le parole: "previsti
dal  quarto  comma"  sono  sostituite dalle seguenti: "previsti dalla
prima parte del quarto comma".
 
          Nota all'art. 3:
          Si  trascrive  l'intero  testo  vigente  dell'art.  225 del
          codice di procedura penale,  gia'  sostituito  dall'art.  7
          della legge 14 ottobre 1974, n. 497, quale modificato dalla
          legge qui pubblicata:
          "Art.  225  (Sommarie indagini). - Gli ufficiali di polizia
          giudiziaria,  quando  v'e'   necessita'   ed   urgenza   di
          raccogliere  le prove del reato o di conservarne le tracce,
          possono  procedere  ai  necessari   rilievi,   a   sommarie
          informazioni   testimoniali,   nonche'   ad  interrogatorio
          dell'indiziato e  ad  atti  di  ricognizione,  ispezione  o
          confronto.  Nel  corso  di  dette  indagini si osservano le
          norme sull'istruzione  formale,  comprese  quelle  previste
          dall'art.  304-bis, senza deferire il giuramento, salvo che
          la legge disponga altrimenti.
          Gli  ufficiali  di  polizia  giudiziaria  possono  altresi'
          procedere  all'interrogatorio  delle   persone   arrestate,
          nonche' delle persone fermate ai sensi dell'art. 238.
          Prima  di  procedere  ai  sensi  del  precedente  comma, la
          polizia giudiziaria deve avvertire anche telefonicamente il
          procuratore della Repubblica o il pretore.
          Ai  fini  del  compimento  degli atti rientranti tra quelli
          previsti  dall'art.  304   bis   l'ufficiale   di   polizia
          giudiziaria  e' tenuto a ricevere, da parte dell'indiziato,
          dell'arrestato o del fermato, la nomina  del  difensore  di
          fiducia.   Questi   viene   immediatamente   avvertito  del
          compimento di tali atti, con eccezione di  quelli  indicati
          nel  terzo  comma  dell'art.  304-ter,  ai  quali pero', il
          difensore o altra persona di fiducia, se presenti,  possono
          assistere.
          Nel   caso   in   cui   il  difensore  prescelto,  o  altro
          contestualmente   indicato   in   sostituzione,   non   sia
          reperibile,  o  non  possa  presenziare tempestivamente, il
          pubblico ministero, su richiesta dell'ufficiale di  polizia
          giudiziaria, provvede all'immediata nomina del difensore di
          ufficio di turno quale risulta  da  un  elenco  formato  ed
          aggiornato  dal  presidente  del tribunale e dal presidente
          del consiglio dell'ordine forense  del  luogo.  Nell'elenco
          debbono  essere  iscritti  anche gli avvocati e procuratori
          che ne facciano domanda.
          Il   difensore   d'ufficio   ha  l'obbligo  di  presenziare
          all'interrogatorio e gli altri atti di cui alla prima parte
          del comma quarto del presente articolo.
          La violazione di tale obbligo, salvo legittimo impedimento,
          comporta l'applicazione delle sanzioni  previste  dall'art.
          131 del codice di procedura penale.
          Non  si  puo'  comunque  procedere  all'interrogatorio e al
          compimento degli altri atti previsti dalla prima parte  del
          quarto  comma  senza la presenza del difensore, il quale ha
          diritto  di  rivolgere  domande,  di  fare  osservazioni  e
          riserve; di cio' deve essere dato atto a verbale.
          Si  applica  la  disposizione  di  cui all'ultimo capoverso
          dell'art. 78 del codice di procedura penale.
          Al  deposito degli atti cui i difensori hanno il diritto di
          assistere,  nonche'  dei  processi  verbali   relativi   ai
          sequestri  ed alle ispezioni provvedono, ai sensi dell'art.
          304-quater, il pubblico ministero o il  pretore,  ai  quali
          gli  atti  stessi  sono  immediatamente  trasmessi ai sensi
          dell'art. 227".