Art. 30.
1.  L'articolo  269  del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art.  269.  -  (Scarcerazione  ordinata  dal  giudice istruttore). -
Durante   l'istruzione   formale   il   giudice   istruttore   ordina
immediatamente,  anche  di  ufficio,  la  scarcerazione dell'imputato
quando  vengono  a  mancare a carico di questo indizi gravi ovvero se
risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura".