Art. 31.
1.  L'articolo  270  del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art.  270.  -  (Scarcerazione  ordinata dal pubblico ministero o dal
pretore).  -  Nell'istruzione  sommaria  la scarcerazione deve essere
immediatamente  ordinata  dal  pubblico  ministero, o dal pretore nei
procedimenti  per reati di sua competenza, se ricorrono le condizioni
prevedute dall'articolo precedente.
Nei  casi  in cui il pubblico ministero o il pretore non ritengono di
ordinare   la  scarcerazione  richiesta  dall'imputato,  provvede  il
giudice  istruttore,  al  quale  l'istanza  deve essere trasmessa dal
pubblico  ministero o dal pretore insieme con le relative conclusioni
e con gli atti del procedimento".