Art. 31. 1. L'articolo 270 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 270. - (Scarcerazione ordinata dal pubblico ministero o dal pretore). - Nell'istruzione sommaria la scarcerazione deve essere immediatamente ordinata dal pubblico ministero, o dal pretore nei procedimenti per reati di sua competenza, se ricorrono le condizioni prevedute dall'articolo precedente. Nei casi in cui il pubblico ministero o il pretore non ritengono di ordinare la scarcerazione richiesta dall'imputato, provvede il giudice istruttore, al quale l'istanza deve essere trasmessa dal pubblico ministero o dal pretore insieme con le relative conclusioni e con gli atti del procedimento".