Art. 32. 
1. Al primo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale il
numero 4) e' sostituito dal seguente: 
"4) per i reati soggetti alla disciplina prevista dall'articolo  254:
 a) un anno e sei mesi se la legge prevede la pena della reclusione 
non inferiore nel massimo a venti anni o la pena all'ergastolo; 
 b) un anno se la legge prevede una pena minore". 
 
          Nota all'art. 32: 
          Il testo vigente dell'art.  272  del  codice  di  procedura
          penale, gia' modificato dall'art. 3 della legge  28  luglio
          1984, n. 398, dell'art. 1 della legge 27 gennaio  1986,  n.
          8, dell'art. 1 della legge 7 novembre 1986, n. 743 e  degli
          articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1987,  n.  29,  come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: 
          "Art. 272 (Durata della custodia cautelare).  -  L'imputato
          in stato di custodia cautelare deve  essere  scarcerato  se
          entro i termini sotto  indicati  l'ordinanza  di  rinvio  a
          giudizio non e' stata depositata in cancelleria  o  non  e'
          stata fatta richiesta di decreto di  citazione  a  giudizio
          ovvero, nei procedimenti di competenza del pretore, non  e'
          stato emesso decreto di citazione a giudizio: 
          1) trenta giorni se per il reato  per  cui  si  procede  la
          legge prevede una pena detentiva non superiore nel  massimo
          a tre anni; 
          2) tre mesi se la legge prevede la  pena  della  reclusione
          non superiore nel  massimo  a  quattro  anni  salvo  quanto
          disposto nel numero precedente; 
          3) sei mesi se la legge prevede la  pena  della  reclusione
          superiore al massimo a quattro anni, salvo quanto  disposto
          nel successivo n. 4; 
          4) per i reati soggetti alla disciplina prevista  dall'art.
          254: 
          a) un anno e sei mesi se la legge  prevede  la  pena  della
          reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena
          dell'ergastolo; 
          b) un anno se la legge prevede una pena minore. 
          Quando  il  pubblico  ministero  procede   con   istruzione
          sommaria,  se  la  durata  della  custodia   cautelare   ha
          oltrepassato i quaranta giorni senza che egli  abbia  fatto
          la richiesta per il decreto di citazione a giudizio  o  per
          la sentenza di  proscioglimento,  gli  atti  devono  essere
          trasmessi al giudice istruttore affinche'  si  proceda  con
          l'istruzione formale. 
          L'imputato deve essere inoltre scarcerato se  dal  deposito
          in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio o  dalla
          richiesta di emissione del decreto di citazione a  giudizio
          ovvero, nei procedimenti di competenza del  pretore,  dalla
          emissione del decreto di citazione a giudizio sono  decorsi
          i termini di custodia cautelare  sottoindicati,  senza  che
          sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo  grado:
          1) trenta giorni nei casi in cui al  numero  1)  del  primo
          comma; 
          2) tre mesi nei casi di cui al numero 2) del primo comma; 
          3) sei mesi nei casi di cui al numero 3) del primo comma; 
          4) un anno nei casi di cui al numero 4),  lettera  b),  del
          primo comma; 
          5) un anno e sei mesi se la legge  prevede  la  pena  della
          reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena
          dell'ergastolo, ovvero se si tratta dei delitti di cui agli
          articoli 416-bis del  codice  penale,  75  della  legge  22
          dicembre 1975, n. 685, nonche'  dei  delitti  commessi  per
          finalita' di terrorismo  o  di  eversione  dell'ordinamento
          costituzionale puniti con pena non inferiore nel massimo  a
          quindici anni di reclusione. 
          L'imputato deve essere altresi' scarcerato: 
          1) se dalla pronuncia della sentenza di  primo  grado  sono
          decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati  di  cui
          al numero 1) del primo  comma  senza  che  sia  intervenuta
          sentenza irrevocabile di condanna; 
          2) se dalla pronuncia della sentenza di  primo  grado  sono
          decorsi tre mesi di custodia cautelare per i reati  di  cui
          al numero 2) del primo comma, sei mesi per i reati  di  cui
          al numero 3) del primo comma, un anno per i reati di cui al
          numero 4)  del  primo  comma,  senza  che  sia  intervenuta
          sentenza di condanna in grado di appello; 
          3) se  dalla  pronuncia  della  sentenza  di  appello  sono
          decorsi termini di custodia  cautelare  di  durata  pari  a
          quella  fissata  nel  numero  precedente  senza   che   sia
          intervenuta sentenza irrevocabile di condanna. 
          Nel caso in cui, a seguito di annullamento  con  rinvio  da
          parte della Corte di  cassazione  o  per  altra  causa,  il
          procedimento regredisca ad  una  fase  o  ad  un  grado  di
          giudizio diversi ovvero  sia  rinviato  ad  altro  giudice,
          dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero
          il rinvio decorrono di nuovo i termini previsti  dai  commi
          precedenti relativamente  a  ciascuno  stato  e  grado  del
          procedimento. 
          La durata complessiva della  custodia  cautelare  non  puo'
          tuttavia superare,  relativamente  ai  reati  indicati  nel
          primo comma: 
          cinque mesi per quelli di cui al numero 1); 
          un anno per quelli di cui al numero 2); 
          due anni per quelli di cui al numero 3); 
          quattro anni per quelli di cui alla lettera b)  del  numero
          4); 
          sei anni per quelli di cui alla  lettera  a)  dello  stesso
          numero. 
          I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono  sospesi
          durante  il  tempo  in  cui  l'imputato  e'  sottoposto  ad
          osservazione  psichiatrica  e,  nella  fase  del  giudizio,
          durante il tempo  in  cui  il  dibattimento  e'  sopseso  o
          rinviato per  legittimo  impedimento  dell'imputato  o  per
          consentire  la   partecipazione   all'udienza   quando   in
          precedenza  egli  ha  rifiutato  di  assistervi,  ovvero  a
          richiesta sua o del difensore sempre che la  sospensione  o
          il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie
          ritenute  indispensabili  con  espresse   indicazioni   nel
          provvedimento  di  sospensione  o  di  rinvio.  I  predetti
          termini rimangono altresi' sospesi nella fase del  giudizio
          per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato  o
          sospeso    a    causa    della    mancata    presentazione,
          dell'allontanamento  o  della  mancata  partecipazione   al
          dibattimento di uno o piu' difensori. 
          La  durata  della  custodia  cautelare  non  puo'  comunque
          superare i due terzi  del  massimo  della  pena  temporanea
          prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. 
          Nel computo dei termini  in  custodia  cautelare  si  tiene
          conto dei giorni in cui si sono  tenute  le  udienze  e  di
          quelli impiegati per la deliberazione  della  sentenza  nel
          giudizio di primo grado o nel giudizio  sulle  impugnazioni
          solo ai fini della determinazione della durata  complessiva
          della custodia ai sensi dei commi sesto ed ottavo. 
          Quando sussiste taluna delle  esigenze  cautelari  indicate
          nell'art. 253, con l'ordinanza di scarcerazione puo' essere
          imposta all'imputato una o  piu'  delle  misure  coercitive
          previste nell'art. 282, primo comma, numeri 2) e 3).  Nello
          stesso modo si provvede quando la  scarcerazione  emerge  o
          sopravviene taluna delle suddette esigenze. 
          Se  l'imputato  viola  gli  obblighi   impostigli,   e   la
          violazione e' inconciliabile con le finalita' per le  quali
          essi sono stati imposti, ovvero se risulta che si e' dato o
          e' per darsi  alla  fuga,  il  giudice  emette  mandato  di
          cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini
          di  durata  della   custodia   cautelare.   Nei   confronti
          dell'imputato che  si  sia  dato  alla  fuga  si  applicano
          altresi' le disposizioni di cui al  terzo  comma  dell'art.
          292. 
          Si  osservano,  per  la   competenza   a   decidere   sulla
          scarcerazione e  ad  imporre,  modificare  o  revocare  gli
          obblighi di cui al primo comma, le  disposizioni  dell'art.
          279, in quanto applicabili. 
          Contro l'imputato scarcerato  per  decorrenza  dei  termini
          stabiliti dal presente  articolo  non  puo'  essere  emesso
          nuovo mandato e ordine di  cattura  o  di  arresto  per  lo
          stesso fatto. Il giudice  istruttore,  con  l'ordinanza  di
          rinvio a giudizio, puo' ordinare la  cattura  dell'imputato
          scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la  fase
          istruttoria, quando procede  per  i  delitti  di  cui  agli
          articoli 416-bis e 630 del  codice  penale  e  all'art.  75
          della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonche' per i delitti
          commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o  di   eversione
          dell'ordinamento costituzionale, ove sussista  pericolo  di
          fuga. Allo stesso modo possono provvedere con la sentenza i
          giudici di primo e secondo grado. in questi casi i  termini
          di custodia  cautelare  per  ciascuna  fase  decorrono  dal
          momento della cattura". 
          Avvertenza: Al comma dodicesimo, modificato dalla legge  n.
          8/1986, il richiamo deve intendersi fatto agli obblighi  di
          cui al decimo comma, e non "al primo comma", trattasi di un
          mancato coordinamento della  citata  legge  n.  8/1986,  di
          conversione, con modifiche, del D.L. 29 novembre  1985,  n.
          685, con il testo dell'art. 272  del  codice  di  procedura
          penale.