Art. 33.
1.  Il  decimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale
e' sostituito dal seguente:
"Quando   sussiste   taluna   delle   esigenze   cautelari   indicate
nell'articolo  253,  con  l'ordinanza  di  scarcerazione  puo' essere
imposta  all'imputato  una  o  piu'  delle misure coercitive previste
nell'articolo  282, primo comma, numeri 2) e 3). Nello stesso modo si
provvede  quando  dopo  la  scarcerazione emerge o sopravviene taluna
delle suddette esigenze".
 
          Nota all'art. 33:
          L'intero   testo   vigente  dell'art.  272  del  codice  di
          procedura penale, comprensivo  della  modifica  recata  dal
          presente articolo, e' riportato nella nota all'art. 32.