Art. 33. 1. Il decimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Quando sussiste taluna delle esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, con l'ordinanza di scarcerazione puo' essere imposta all'imputato una o piu' delle misure coercitive previste nell'articolo 282, primo comma, numeri 2) e 3). Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge o sopravviene taluna delle suddette esigenze".
Nota all'art. 33: L'intero testo vigente dell'art. 272 del codice di procedura penale, comprensivo della modifica recata dal presente articolo, e' riportato nella nota all'art. 32.