Art. 34. 1. Il sesto comma dell'articolo 272-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo e' rinviato a tempo indeterminato, o se entro il termine di dieci giorni dalla ordinanza non e' pronunciata la sentenza che definisce il grado di giudizio, ovvero se e' pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio, dalla scadenza del termine sopra indicato o dalla pronuncia della sentenza inoppugnabile".
Nota all'art. 34: Il testo vigente dell'art. 272-bis del codice di procedura penale, aggiunto con la legge 18 giugno 1955, n. 157, poi modificato dall'art. 13 della legge 12 agosto 1982, n. 532, come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 272-bis (Provvedimenti sulla scarcerazione. Impugnazioni). La scarcerazione puo' essere chiesta dal pubblico ministero o dall'imputato. Il giudice provvede con l'ordinanza contro la quale possono proporre l'impugnazione il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato. Durante l'istruzione, sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'art. 263 ter. Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente puo' essere proposto ricorso per Cassazione. Contro l'ordinanza emessa negli atti preliminari al dibattimento, indipendentemente dalla impugnazione ammessa contro la sentenza, puo' essere subito proposto ricorso per Cassazione. La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso di ordinanza emessa nel corso del dibattimento, se questo e' rinviato a tempo indeterminato, o se entro il termine di dieci giorni dalla ordinanza non e' pronunciata la sentenza che definisce il grado di giudizio, ovvero se e' pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi casi il termine per l'impugnazione decorre rispettivamente dal provvedimento di rinvio, dalla scadenza del termine sopra indicato o dalla pronuncia della sentenza inoppugnabile. L'impugnazione del pubblico ministero non sospende l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione".