Art. 34.
1.  Il  sesto  comma  dell'articolo  272-bis  del codice di procedura
penale e' sostituito dal seguente:
"La  disposizione  del  comma precedente si applica anche nel caso di
ordinanza  emessa nel corso del dibattimento, se questo e' rinviato a
tempo  indeterminato,  o  se  entro  il termine di dieci giorni dalla
ordinanza  non  e'  pronunciata la sentenza che definisce il grado di
giudizio,  ovvero se e' pronunciata sentenza inoppugnabile. In questi
casi  il  termine  per  l'impugnazione  decorre  rispettivamente  dal
provvedimento  di rinvio, dalla scadenza del termine sopra indicato o
dalla pronuncia della sentenza inoppugnabile".
 
          Nota all'art. 34:
          Il  testo vigente dell'art. 272-bis del codice di procedura
          penale, aggiunto con la legge 18 giugno 1955, n.  157,  poi
          modificato dall'art. 13 della legge 12 agosto 1982, n. 532,
          come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
          "Art.    272-bis    (Provvedimenti   sulla   scarcerazione.
          Impugnazioni). La scarcerazione  puo'  essere  chiesta  dal
          pubblico ministero o dall'imputato.
          Il giudice provvede con l'ordinanza contro la quale possono
          proporre l'impugnazione il procuratore della Repubblica, il
          procuratore generale e l'imputato.
          Durante  l'istruzione, sull'appello decide in ogni caso, in
          camera di  consiglio,  il  tribunale  competente  ai  sensi
          dell'art. 263 ter.
          Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma
          precedente puo' essere proposto ricorso per Cassazione.
          Contro   l'ordinanza   emessa  negli  atti  preliminari  al
          dibattimento, indipendentemente dalla impugnazione  ammessa
          contro la sentenza, puo' essere subito proposto ricorso per
          Cassazione.
          La  disposizione  del comma precedente si applica anche nel
          caso di ordinanza emessa nel  corso  del  dibattimento,  se
          questo  e'  rinviato  a  tempo indeterminato, o se entro il
          termine di dieci giorni dalla ordinanza non e'  pronunciata
          la  sentenza  che definisce il grado di giudizio, ovvero se
          e' pronunciata sentenza inoppugnabile. In  questi  casi  il
          termine  per  l'impugnazione  decorre  rispettivamente  dal
          provvedimento di rinvio, dalla scadenza del  termine  sopra
          indicato o dalla pronuncia della sentenza inoppugnabile.
          L'impugnazione   del   pubblico   ministero   non  sospende
          l'esecuzione dell'ordinanza di scarcerazione".