Art. 35. 1. L'articolo 273 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 273. - (Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio). - Salvo quanto previsto dal tredicesimo comma dell'articolo 272, quando si procede per uno dei delitti indicati nell'articolo 254 il pretore o il presidente del collegio, nella fase degli atti preliminari al dibattimento, emette mandato di cattura nei confronti dell'imputato in liberta' se lo stesso si e' dato alla fuga o vi e' concreto pericolo che si dia alla fuga. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna. Nei confronti dell'imputato rimesso in liberta' a seguito di precedente sentenza di assoluzione il giudice, con la sentenza di condanna, emette mandato di cattura anche quando sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettivita'".