Art. 35.
1.  L'articolo  273  del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art.  273. - (Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio). - Salvo
quanto  previsto  dal  tredicesimo comma dell'articolo 272, quando si
procede  per  uno dei delitti indicati nell'articolo 254 il pretore o
il  presidente  del  collegio,  nella  fase degli atti preliminari al
dibattimento,  emette  mandato di cattura nei confronti dell'imputato
in  liberta'  se  lo  stesso  si  e'  dato alla fuga o vi e' concreto
pericolo  che  si dia alla fuga. Allo stesso modo provvede il giudice
con  la  sentenza di condanna. Nei confronti dell'imputato rimesso in
liberta'  a seguito di precedente sentenza di assoluzione il giudice,
con  la  sentenza di condanna, emette mandato di cattura anche quando
sussistono inderogabili esigenze di tutela della collettivita'".