Art. 37.
1.  L'articolo  277  del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art.  277.  -  (Rimessione in liberta'). - In ogni stato e grado del
procedimento,  quando sono venute meno le esigenze cautelari indicate
nell'articolo  253,  l'imputato  in  stato di custodia cautelare deve
essere rimesso in liberta'".