Art. 37. 1. L'articolo 277 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 277. - (Rimessione in liberta'). - In ogni stato e grado del procedimento, quando sono venute meno le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, l'imputato in stato di custodia cautelare deve essere rimesso in liberta'".