Art. 39.
1.  L'articolo  278  del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art.  278.  -  (Principio di proporzionalita'). - In deroga a quanto
previsto  nell'articolo  253  il  giudice,  in ogni stato e grado del
procedimento, dispone con decreto motivato di non emettere il mandato
di  cattura,  di  revocare  il mandato di cattura non ancora eseguito
ovvero di rimettere l'imputato in liberta' quando ritiene, in base ad
elementi  specifici,  che  possa essere irrogata una pena che rientri
nei limiti della sospensione condizionale o che non superi per durata
la  custodia cautelare gia' sofferta dall'imputato ovvero che, tenuto
conto  di questa, sia interamente compresa in una causa di estinzione
della pena".