Art. 4. 1. Il secondo e il terzo periodo del secondo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: "Se trattasi di reato per il quale egli non e' competente per materia deve trasmettere gli atti del procedimento e ogni cosa che vi si riferisce all'autorita' giudiziaria competente. Provvede tuttavia agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovano nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge consente il mandato di cattura e sussistono le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, puo' emettere mandato di arresto adeguatamente motivato".
Nota all'art. 4: Il testo vigente del secondo comma dell'art. 231 del codice di procedura penale (Atti e informative del pretore), gia' modificato dell'art. 22 legge 12 agosto 1982, n. 532, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Il pretore informa senza ritardo il procuratore della Repubblica delle querele, delle denunce, delle istanze, delle richieste, dei rapporti e dei referti che gli pervengono, di ogni altra notizia di reati e dei provvedimenti dati. Se trattasi di reato per il quale egli non e' competente per materia deve trasmettere agli atti del procedimento e ogni cosa che vi si riferisce all'autorita' giudiziaria competente. Provvede tuttavia agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovano nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge consente il mandato di cattura e sussistono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 393 per l'emissione dell'ordine di arresto, puo' emettere mandato di arresto adeguatamente motivato".