Art. 40. 
1. Al primo comma dell'articolo 279 del codice  di  procedura  penale
dopo le parole: "Nei procedimenti di  competenza  del  pretore"  sono
inserite le seguenti: ",salvo quanto disposto dall'articolo  280,"  e
le parole: "che procede all'istruzione o" sono soppresse. 
2. Nello stesso articolo 279 e  nella  relativa  rubrica  le  parole:
"liberta' provvisoria",  ovunque  ricorrano,  sono  sostituite  dalle
seguenti: "rimessione in liberta'". 
 
          Nota all'art. 40: 
          La rubrica e il testo vigente dell'art. 279 del  codice  di
          procedura penale, modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 
          517, dell'art. 15 della legge 12 agosto  1982,  n.  532,  e
          dell'art. 22, della legge 28  luglio  1984,  n.  398,  come
          modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti: 
          "Art.  279  (Competenza   relativa   alla   rimessione   in
          liberta'). - Nei procedimenti di  competenza  del  pretore,
          salvo quanto disposto dall'art. 280, decide  sulla  domanda
          di  rimessione  in  liberta'   il   pretore   che   procede
          all'istruzione o che ha decretato la citazione.  In  quelli
          di competenza del tribunale durante la  istruzione  formale
          decide  il  giudice  istruttore;  nel  corso   degli   atti
          preliminari al giudizio o durante il dibattimento di  primo
          grado o d'appello decide secondo la  rispettiva  competenza
          il  tribunale  o  la  corte  d'appello;  sulla  domanda  di
          rimessione in liberta' proposta in pendenza del ricorso per
          cessazione decide il giudice che ha emesso il provvedimento
          impugnato.  Nei  procedimenti  di  competenza  della  corte
          d'assise durante l'istruzione decide il giudice istruttore,
          nel corso degli atti preliminari al  giudizio,  la  sezione
          istruttoria, e durante il dibattimento, la corte  d'assise.
          Quando l'istruzione e' rimasta  alla  sezione  istruttoria,
          decide la sezione medesima. Se la domanda e' proposta nelle
          conclusioni  finali  del  dibattimento,  provvede  con   la
          sentenza il pretore, il tribunale o la corte. 
          I provvedimenti concernenti la rimessione in liberta'  sono
          dati con ordinanza, eccetto in caso che siano dati  con  la
          sentenza che definisce il giudizio. 
          Sulla domanda di rimessione in liberta'  proposta  dopo  la
          pronuncia della sentenza e prima della  trasmissione  degli
          atti ai sensi dell'art. 208  provvede  il  giudice  che  ha
          emesso la sentenza".