Art. 40. 1. Al primo comma dell'articolo 279 del codice di procedura penale dopo le parole: "Nei procedimenti di competenza del pretore" sono inserite le seguenti: ",salvo quanto disposto dall'articolo 280," e le parole: "che procede all'istruzione o" sono soppresse. 2. Nello stesso articolo 279 e nella relativa rubrica le parole: "liberta' provvisoria", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "rimessione in liberta'".
Nota all'art. 40: La rubrica e il testo vigente dell'art. 279 del codice di procedura penale, modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517, dell'art. 15 della legge 12 agosto 1982, n. 532, e dell'art. 22, della legge 28 luglio 1984, n. 398, come modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti: "Art. 279 (Competenza relativa alla rimessione in liberta'). - Nei procedimenti di competenza del pretore, salvo quanto disposto dall'art. 280, decide sulla domanda di rimessione in liberta' il pretore che procede all'istruzione o che ha decretato la citazione. In quelli di competenza del tribunale durante la istruzione formale decide il giudice istruttore; nel corso degli atti preliminari al giudizio o durante il dibattimento di primo grado o d'appello decide secondo la rispettiva competenza il tribunale o la corte d'appello; sulla domanda di rimessione in liberta' proposta in pendenza del ricorso per cessazione decide il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Nei procedimenti di competenza della corte d'assise durante l'istruzione decide il giudice istruttore, nel corso degli atti preliminari al giudizio, la sezione istruttoria, e durante il dibattimento, la corte d'assise. Quando l'istruzione e' rimasta alla sezione istruttoria, decide la sezione medesima. Se la domanda e' proposta nelle conclusioni finali del dibattimento, provvede con la sentenza il pretore, il tribunale o la corte. I provvedimenti concernenti la rimessione in liberta' sono dati con ordinanza, eccetto in caso che siano dati con la sentenza che definisce il giudizio. Sulla domanda di rimessione in liberta' proposta dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 208 provvede il giudice che ha emesso la sentenza".