Art. 41.
1.  L'articolo  280  del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art.   280.  -  (Rimessione  in  liberta'  disposta  nell'istruzione
sommaria).  -  Nell'istruzione  sommaria la rimessione in liberta' e'
disposta  con  decreto  motivato  dal  pubblico ministero prima della
richiesta  di  citazione  ovvero  dal pretore nei procedimenti di sua
competenza.
Nei  procedimenti di competenza del tribunale o della Corte di assise
il  provvedimento  continua  ad  avere  effetto anche se l'istruzione
sommaria e' trasformata in formale.
Se  il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accogliere la
domanda  di  rimessione  in  liberta',  trasmettono  gli  atti con le
richieste  al  giudice istruttore, che provvede a norma dell'articolo
279".