Art. 41. 1. L'articolo 280 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 280. - (Rimessione in liberta' disposta nell'istruzione sommaria). - Nell'istruzione sommaria la rimessione in liberta' e' disposta con decreto motivato dal pubblico ministero prima della richiesta di citazione ovvero dal pretore nei procedimenti di sua competenza. Nei procedimenti di competenza del tribunale o della Corte di assise il provvedimento continua ad avere effetto anche se l'istruzione sommaria e' trasformata in formale. Se il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accogliere la domanda di rimessione in liberta', trasmettono gli atti con le richieste al giudice istruttore, che provvede a norma dell'articolo 279".