Art. 42. 1. Alla rubrica e al primo comma dell'articolo 281 di procedura penale le parole: "liberta' provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: "rimessione in liberta'". 2. All'ultimo comma dello stesso articolo 281 dopo le parole: "il quinto" sono inserite le seguenti: ", il sesto".
Nota all'art. 42: La rubrica e il testo vigente dell'art. 281 del codice di procedura penale, gia' sostituito dall'art. 16 della legge 12 agosto 1982, n. 532, come modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti: "Art. 281 (Facolta' di impugnazione delle ordinanze sulla rimessione in liberta'). - Il pubblico ministero o l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla rimessione in liberta' emesse dal pretore nell'istruzione o dal giudice istruttore. Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio il tribunale competente ai sensi dell'art. 263-ter. Si applicano il quarto, il quinto il sesto e l'ultimo comma dell'art. 272-bis.