Art. 42.
1.  Alla  rubrica  e  al  primo  comma dell'articolo 281 di procedura
penale  le  parole:  "liberta'  provvisoria"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "rimessione in liberta'".
2.  All'ultimo  comma  dello  stesso articolo 281 dopo le parole: "il
quinto" sono inserite le seguenti: ", il sesto".
 
          Nota all'art. 42:
          La  rubrica  e il testo vigente dell'art. 281 del codice di
          procedura penale, gia' sostituito dall'art. 16 della  legge
          12  agosto  1982,  n.  532, come modificati dalla legge qui
          pubblicata, sono i seguenti:
          "Art.  281  (Facolta' di impugnazione delle ordinanze sulla
          rimessione  in  liberta').  -  Il  pubblico   ministero   o
          l'imputato   possono  appellare  contro  le  ordinanze  che
          decidono sulla rimessione in liberta'  emesse  dal  pretore
          nell'istruzione o dal giudice istruttore.
          Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio il
          tribunale competente ai sensi dell'art. 263-ter.
          Si applicano il quarto, il quinto il sesto e l'ultimo comma
          dell'art.  272-bis.