Art. 43. 
1. L'articolo 282 del codice di procedura penale  e'  sostituito  dal
seguente: 
"Art.  282.  -  (Misure  di  coercizione   diverse   dalla   custodia
cautelare). - In deroga a quanto previsto nell'articolo 253, in  ogni
stato o grado del  procedimento  il  giudice,  anziche'  emettere  il
mandato di cattura, dispone con ordinanza  l'applicazione  di  una  o
piu' delle seguenti misure,  se  le  stesse  appaiono  sufficienti  a
tutelare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo 253: 
1) prestazione di cauzione o malleveria; 
2)  obbligo  di  presentazione  periodica  all'autorita'  di  polizia
giudiziaria specificatamente indicata, in giorni ed ore prestabiliti,
avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato e alla  distanza  della
sua dimora dal luogo della presentazione; 
3) divieto di dimorare in un dato luogo ovvero  obbligo  di  dimorare
nel comune di residenza o in un comune vicino sede di un  ufficio  di
polizia. 
Se ricorrono le condizioni previste nel comma precedente e il mandato
e' gia' stato emesso ovvero l'imputato si trova in stato di  custodia
cautelare a seguito di convalida di arresto, il pubblico ministero  o
il pretore, nell'istruzione sommaria,  ovvero  il  giudice,  in  ogni
altro stato e grado di  procedimento,  dispongono  con  ordinanza  la
cessazione della custodia cautelare o la revoca del mandato,  se  non
ancora eseguito, e provvedono a norma del medesimo comma. 
Quando impone l'obbligo di dimora il giudice  indica  l'autorita'  di
polizia alla  quale  l'imputato  deve  presentarsi  senza  ritardo  e
dichiarare il luogo dove fissera' la propria abitazione, nonche',  se
prescritto, gli  orari  e  i  luoghi  in  cui  sara'  quotidianamente
reperibile per i necessari controlli.  Le  eventuali  variazioni  dei
luoghi  o  degli   orari   predetti   devono   essere   dall'imputato
preventivamente comunicate alla stessa autorita'. 
Del provvedimento che impone una o piu'  delle  misure  previste  dai
commi precedenti e' data  immediata  comunicazione  all'autorita'  di
polizia  competente,  che  ne  vigila  l'osservanza  e  fa   rapporto
all'autorita' giudiziaria di ogni infrazione. 
L'applicazione delle  misure  previste  nel  presente  articolo  puo'
essere richiesta anche dall'imputato; per la  competenza  a  decidere
sulla domanda si applicano le disposizioni di cui agli articoli 279 e
280. 
Le misure imposte possono essere successivamente modificate d'ufficio
o su istanza di parte e sono revocate quando  siano  venute  meno  le
esigenze cautelari. L'ordinanza che decide  sull'applicazione,  sulla
modifica o sulla revoca di taluna delle misure previste nel  presente
articolo puo' essere impugnata a norma dell'articolo 281. 
Nel corso dell'istruzione, quando a seguito di nuove  circostanze  le
misure  applicate  appaiono  inidonee  a  salvaguardare  le  esigenze
cautelari indicate nell'articolo 253,  il  giudice,  d'ufficio  o  su
richiesta del pubblico ministero o del  pretore,  emette  mandato  di
cattura". 
 
          Nota all'art. 43: 
          L'art.  282  del  codice  di  procedura  penale  e'   stato
          modificato in precedenza dall'art. 14 della legge 3  agosto
          1988, n.  327,  recante  norme  in  materia  di  misure  di
          prevenzione personali, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          - serie generale - n. 186 di ieri 9 agosto 1988.