Art. 45.
1.  L'articolo  285  del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art.  285.  -  (Decisione  sulla  idoneita'  della  cauzione  e  dei
fideiussori  -  Verbale  di  ricezione).  -  Il  giudice  decide  con
ordinanza sulla idoneita' della cauzione e dei fideiussori.
La  cauzione  o  la  malleveria  e'  ricevuta  con  processo  verbale
compilato  dal  cancelliere  a  cio'  particolarmente designato nella
ordinanza che applica la misura o in quella che riconosce l'idoneita'
della cauzione o dei fideiussori.
Nello  stesso  processo  verbale  i  fideiussori  devono dichiarare o
eleggere il proprio domicilio per le notificazioni".