Art. 46. 
1. L'articolo 286 del codice di procedura penale  e'  sostituito  dal
seguente: 
"Art. 286. - (Provvedimenti nel caso di cessazione o  di  diminuzione
della malleveria). 
- Se nel corso del procedimento viene a cessare o  risulta  diminuita
la garanzia relativa alla malleveria, il giudice che ha  disposto  la
misura fa notificare all'imputato l'invito a presentare  nel  termine
di dieci giorni a pena di decadenza uno o piu' fideiussori nuovi  con
l'avvertimento che, scaduto il termine  senza  che  l'imputato  abbia
provveduto, si procedera' all'imposizione di misure diverse o, se  ne
ricorrono le condizioni, all'emissione del provvedimento di cattura. 
Fino a quando sia prestata la nuova malleveria permangono gli effetti
di quella gia' prestata".