Art. 47.
1.  Al secondo comma dell'articolo 287 del codice di procedura penale
le  parole:  "dal secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "dai
numeri 2) e 3) del primo comma".
 
          Noa all'art. 47:
          Il  testo  vigente  dell'art.  287  del codice di procedura
          penale, modificato dall'art. 7 del D.L. 29  novembre  1985,
          n.  685,  convertito  in  legge 27 gennaio 1986, n. 8, come
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
          "Art.  287  (Verbale di sottomissione agli obblighi). - Con
          il processo verbale menzionato nei capoversi dell'art.  285
          o  con  un  altro  successivo  l'imputato deve assumere gli
          obblighi che gli sono imposti a norma di legge.
          Nei  casi  preveduti  dai  numeri  2)  e 3) del primo comma
          dell'art. 282, l'imputato assume con le medesime forme  gli
          obblighi ivi previsti".