Art. 47. 1. Al secondo comma dell'articolo 287 del codice di procedura penale le parole: "dal secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "dai numeri 2) e 3) del primo comma".
Noa all'art. 47: Il testo vigente dell'art. 287 del codice di procedura penale, modificato dall'art. 7 del D.L. 29 novembre 1985, n. 685, convertito in legge 27 gennaio 1986, n. 8, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 287 (Verbale di sottomissione agli obblighi). - Con il processo verbale menzionato nei capoversi dell'art. 285 o con un altro successivo l'imputato deve assumere gli obblighi che gli sono imposti a norma di legge. Nei casi preveduti dai numeri 2) e 3) del primo comma dell'art. 282, l'imputato assume con le medesime forme gli obblighi ivi previsti".