Art. 48. 1. L'articolo 288 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 288. - (Condizione per la liberazione). - L'imputato obbligato a prestare la cauzione o la malleveria che si trovi in stato di custodia cautelare non puo' essere liberato prima che tale garanzia sia stata prestata e siano state compiute tutte le formalita' prevedute dagli articoli precedenti".