Art. 48.
1.  L'articolo  288  del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art.  288. - (Condizione per la liberazione). - L'imputato obbligato
a  prestare  la  cauzione  o  la  malleveria che si trovi in stato di
custodia  cautelare  non puo' essere liberato prima che tale garanzia
sia  stata  prestata  e  siano  state  compiute  tutte  le formalita'
prevedute dagli articoli precedenti".